Inammissibili i motivi che chiedono nuova lettura della convenzione (Cass. civ. Sez. I n. 13920 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di un atto negoziale è inammissibile quando si limiti a proporre una lettura diversa da quella del giudice di merito, senza indicare le norme ermeneutiche asseritamente violate né il fatto decisivo omesso. L’interpretazione della convenzione costituisce accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità fuori dei casi di violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o di motivazione inadeguata. Il difetto di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge violate e di raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale che non contrasti ma aderisca al ricorso principale è inammissibile quando si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio.
Il Fatto
Una società consortile in liquidazione, affidataria della gestione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, ha convenuto in giudizio il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti per ottenere il rimborso dei costi di gestione e, in solido, il gestore dell’impianto di tritovagliatura. Un secondo giudizio ha opposto la medesima società alla titolare dell’impianto di smaltimento di altro sito e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione a un decreto ingiuntivo per costi di smaltimento.
Il Tribunale ha accolto le domande della società. La Corte d’Appello, previa riunione dei due procedimenti, ha invece accolto gli appelli principali della struttura commissariale e della Presidenza del Consiglio, rigettando gli appelli incidentali. Avverso la sentenza di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso e ricorso incidentale dalle controparti.
La Motivazione della Corte
I primi motivi del ricorso principale sono esaminati unitariamente per connessione. La Corte li dichiara inammissibili sotto un duplice profilo. La deduzione della violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. è generica: la ricorrente non indica le norme sostanziali e processuali violate, né, quanto al vizio motivazionale, il fatto decisivo omesso e le modalità della sua deduzione in giudizio, richiamando la propria giurisprudenza sul difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ..
Nel merito delle censure, la Corte osserva che la società si è limitata a invocare una diversa lettura della convenzione, senza contestare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale né indicare il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato. L’interpretazione dell’atto negoziale è tipico accertamento in fatto, rivedibile solo per violazione dei canoni o per motivazione inadeguata.
Quanto alla pretesa omessa pronuncia sulle ordinanze commissariali, la Corte rileva che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi: il giudice d’appello ha accertato che né la convenzione né le ordinanze contengono una previsione di obbligo diretto di pagamento dei costi di gestione in capo alla struttura commissariale. La pronuncia non è dunque omessa.
Anche la dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. è inammissibile, poiché contesta nuovamente l’interpretazione della convenzione. Il motivo sull’impianto di un sito specifico introduce una questione assente nella sentenza impugnata, senza indicare dove e come fosse stata prospettata nei gradi di merito. Gli ultimi motivi ripetono le stesse censure, compresa quella sulla prova del credito della società creditrice, che investe una valutazione di fatto.
Il controricorso del gestore, per il suo contenuto autonomo, è qualificato come ricorso incidentale adesivo. Tutti i suoi motivi sono inammissibili, perché sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, con condanna alle spese e contributo unificato aggravato, compensando le spese con la società creditrice per la prevalente adesione al ricorso.
Nota della Redazione
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