Firma a stampa atti impositivi e dati in atti distinti (Cass. civ. Sez. V n. 13922 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi regionali e locali, l’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995 disciplina due distinte prescrizioni: la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile negli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, e l’indicazione del funzionario responsabile e della fonte dei dati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale. La norma non impone che la fonte dei dati sia contenuta nello stesso provvedimento dirigenziale che individua il funzionario, né che essa sia riportata nell’atto impositivo a pena di nullità della sottoscrizione. La sua omissione non attinge la paternità dell’atto, ma al più la provenienza dei dati, profilo sindacabile solo se specificamente contestato nel merito.

Il Fatto

Un’associazione sportiva impugna un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e versamento del tributo locale dovuto per il 2009, relativo ad aree edificabili in suo possesso. La contestazione riguarda l’assenza di firma autografa sull’atto e la mancata indicazione, nello stesso, della fonte dei dati.

La Commissione tributaria regionale respinge l’appello dell’associazione. Il Giudice ritiene non in discussione la paternità dell’atto, univocamente riferibile al Comune, e considera che la prescrizione sulla fonte dei dati possa essere assolta in altro provvedimento dell’ente impositore. Propone ricorso per cassazione la contribuente, censurando la violazione dell’art. 1, comma 87, legge n. 549/1995. Il Comune resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il contenuto della disposizione richiamata. Essa racchiude due prescrizioni: la prima consente che gli atti di liquidazione e accertamento prodotti da sistemi automatizzati rechino, in luogo della firma autografa, la sola indicazione a stampa del soggetto responsabile; la seconda impone che il nominativo del funzionario e la fonte dei dati risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

La ratio legis è duplice: favorire l’informatizzazione delle procedure e, insieme, garantire il contribuente e la trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo di verificare la corrispondenza tra il nominativo a stampa e il soggetto effettivamente responsabile dell’emanazione. Il Collegio richiama sul punto Sez. T. n. 9627 del 2012, che a sua volta richiama Cass. nn. 13231/2009, 25573/2009, 15447/2010, 3941/2011, e Sez. T. n. 31707 del 2018.

Il ricorso muove da un errore di lettura della sentenza impugnata. La Commissione regionale non ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione della fonte dei dati: ha ritenuto che la sua assenza dallo stesso atto non ne determinasse l’invalidità, potendo la menzione essere contenuta in altro provvedimento dell’ente. Su questo passaggio fondante la ricorrente non ha svolto un efficace sforzo argomentativo.

Il motivo difetta, perciò, di specificità: non si confronta compiutamente con la decisione impugnata, reiterando la tesi della necessaria contestualità tra indicazione della fonte dei dati e atto firmato a stampa, senza criticarne puntualmente le ragioni (Sez. T. n. 5429 del 2023, che richiama Sez. V n. 15517 del 2020 e Cass. n. 25602 del 2022).

Nel merito, il rilievo non è fondato. La disposizione non predica la necessità, tanto meno a pena di nullità, che i riferimenti siano contenuti in un unico provvedimento, né esclude che risultino da atti distinti, di agevole conoscibilità con gli ordinari strumenti informativi. L’omissione, poi, non integra la dedotta nullità della sottoscrizione, attingendo il diverso aspetto della provenienza dei dati, sindacabile solo se contestato nel merito. Confermano la correttezza della decisione i precedenti Sez. T. n. 25065 del 2019 e Sez. T. n. 13231 del 2009, sul rilievo della inequivoca riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere impositivo. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese, con attestazione dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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