Concordato preventivo risolto per inadempimento oggettivo a prescindere dalla condotta dei creditori (Cass. civ. Sez. I n. 18157 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 l.fall., quando risulti che esso è venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo il caso — non prospettato — in cui l’inadempimento abbia scarsa importanza. La valutazione prescinde dagli eventuali profili di colpa del debitore, poiché il concordato non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto di natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa, in cui una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva. È inammissibile, per novità della censura, il motivo di legittimità che deduca una questione non trattata nella pronuncia impugnata, ove il ricorrente non indichi l’atto del giudizio di merito in cui essa fu proposta.

Il Fatto

Il tribunale aveva risolto, su richiesta di un istituto bancario creditore, il concordato preventivo proposto da una società. La proposta prevedeva la prosecuzione dell’attività d’impresa, la liquidazione dei beni non funzionali, il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati e il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 14% entro il 30/6/2017. Il commissario giudiziale, con la relazione ex art. 172 l.fall., aveva rilevato l’impossibilità di rispettare il termine per mancanza di liquidità.

La società propose reclamo, sostenendo che l’inadempimento era imputabile a fatto e colpa dei creditori, i quali, dopo aver votato a favore e dopo l’efficacia obbligatoria del concordato, avevano promosso azioni esecutive e revocatorie. La corte d’appello rigettò il reclamo. La società ricorse per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo, pregiudiziale, è stato dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato non affrontava la questione della legittimazione della banca a chiedere la risoluzione, in ragione della contestazione giudiziale del proprio credito. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), quando una questione implicante accertamento di fatto non è trattata nella pronuncia impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare l’atto in cui l’ha fatta, onde consentire il controllo ex actis. Onere, nella specie, inadempiuto.

Anche il primo motivo è inammissibile. La società non si confrontava con la specificità del decreto impugnato, che aveva fondato la risoluzione sul rilievo, rimasto privo di censura, che la proponente non era adempiente rispetto alla percentuale promessa, indipendentemente dalle condotte delle banche creditrici. L’inadempimento era stato cagionato dal mancato introito della liquidazione del magazzino e dall’assenza di ricavi sostitutivi, mentre rispetto alla vendita dell’immobile ipotecato difettava la prova che essa avrebbe coperto con certezza il mancato introito.

La Corte ha ribadito che il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 l.fall., quando emerga che esso sia venuto meno alla funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a prescindere da profili di colpa del debitore. Il concordato non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto a natura negoziale contemperata da interessi pubblicistici, che all’esito dell’omologa cristallizza un accordo complesso. Richiamato il precedente Cass. n. 18738 del 2018, la corte d’appello ha correttamente ritenuto che il concordato dovesse essere risolto.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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