Studi di settore, scostamento giustificato e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 14112 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato sugli studi di settore, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti la pregnanza indiziaria e la forza dimostrativa degli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito per giustificare lo scostamento dei ricavi. La censura, pur formalmente dedotta come violazione e falsa applicazione di legge, si risolve in una surrettizia rivalutazione delle prove. L’apprezzamento della idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal contribuente e di quelli indiziari prospettati dall’Ufficio è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società attiva nel settore della ristorazione ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005. L’Ufficio contestava maggiori ricavi sulla base dello strumento degli studi di settore, con conseguente rideterminazione dei ricavi e recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo giustificato lo scostamento dai risultati degli studi di settore. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, oltre a un profilo di motivazione insufficiente. Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe ritenuto assolta la prova contraria su elementi notori e senza evidenza probatoria, a dispetto degli elementi indiziari certi addotti dall’Ufficio.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, qualificando la censura come surrettizia rivalutazione delle prove, volta alla revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice di appello a ritenere infondata la prospettazione dell’Ufficio.
Il percorso argomentativo del giudice di merito ha valorizzato molteplici circostanze: la posizione topografica dell’esercizio, confermata dall’andamento degli acquisti; la scarsa attrattività turistica della zona nei mesi invernali; la minore attività prestata da uno dei soci; l’esistenza di costi di start up idonei a giustificare le perdite. Tali elementi sono contestati sotto il profilo della scarsa pregnanza indiziaria e della minore decisività rispetto agli elementi dell’Ufficio.
La Corte osserva che oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, ma l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito. Richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 3340 del 2019, Cass., Sez. I, n. 640 del 2019, Cass., Sez. I, n. 24155 del 2017 e Cass., Sez. V, n. 8315 del 2013. Il ricorso è quindi rigettato, con nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
Nota della Redazione
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