Rimborso Irpef sisma Molise soggetto al termine biennale di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 28612 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte dirette, il termine applicabile è quello dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 quando il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore al pagamento dell’imposta, per effetto di normativa sopravvenuta. La disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, con il termine quadriennale, opera esclusivamente per i versamenti non dovuti fin dall’origine. Ne deriva che, ove il beneficio fiscale sia introdotto da norma entrata in vigore successivamente ai versamenti, il dies a quo del termine biennale coincide con la data di entrata in vigore di quella norma. Resta irrilevante, ai fini del rimborso, l’istanza di sospensione dei tributi presentata dalla stessa parte in epoca anteriore al sorgere del diritto.

Il Fatto

La contribuente presentava nel giugno 2014 istanza di rimborso del 60 per cento delle somme versate a titolo di Irpef e addizionale regionale tra il 2002 e il 2008, invocando i benefici riconosciuti ai residenti nelle zone del cosiddetto cratere sismico colpito dagli eventi calamitosi che avevano interessato il Molise nell’ottobre 2002. L’Ufficio rigettava l’istanza ritenendola tardiva.

La contribuente impugnava il diniego davanti alla C.t.p. di Campobasso, che accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello dalla C.t.r. Molise, secondo cui il termine di decadenza applicabile non era quello dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, norma residuale e di chiusura, bensì quello dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione; la contribuente non svolgeva attività difensiva. Dopo un’ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, il ricorso era avviato alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il motivo dell’Ufficio censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’istanza di ripetizione dell’indebito fosse soggetta al termine di decadenza dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Corte ritiene il motivo fondato.

In via preliminare viene affermata la possibilità, per il collegio, di escludere la trattazione in pubblica udienza nonostante il precedente rinvio: la valutazione è discrezionale e si giustifica per il carattere consolidato dei principi di diritto applicabili al caso, nonché quando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica. Vengono richiamate Sezioni Unite n. 14437 del 2018 e Sezioni Unite n. 8093 del 2020, oltre ad altre pronunce di legittimità, tra cui Cass. n. 2047 del 2022, Cass. n. 392 del 2021 e Cass. n. 26480 del 2020.

Nel merito la Corte ricostruisce la regola sostanziale: l’istanza di ripetizione dell’indebito, nella fattispecie, è soggetta al termine decadenziale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e non al termine quadriennale dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Quest’ultima disciplina opera esclusivamente per i versamenti non dovuti fin dall’origine; quando invece il diritto alla restituzione è sorto in data posteriore al pagamento, trova applicazione l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Viene richiamato il principio espresso da Cass. n. 29324 del 2022.

Applicando tale regola, il diritto al rimborso azionato dalla contribuente trova fondamento nell’art. 6, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008, in vigore dal 29 novembre 2008, data di pubblicazione del decreto poi convertito dalla legge n. 2 del 2009. Il dies a quo del termine biennale era quindi il 29 novembre 2008, con scadenza il 29 novembre 2010. Poiché l’istanza di rimborso è stata presentata il 26 giugno 2014, essa è tardiva.

Nessun rilievo può assumere, in senso contrario, l’istanza di sospensione dal pagamento dei tributi avanzata dalla contribuente nel 2004, trattandosi di beneficio diverso rispetto a quello azionato con il rimborso e, per di più, richiesto in un momento in cui il diritto alla restituzione non era ancora sorto. Il ricorso è pertanto accolto e la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione dell’incertezza sulla questione controversa all’epoca dell’introduzione del giudizio; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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