Indennità turni spezzati solo per disagio eccezionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14125 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto collettivo, la violazione o falsa applicazione delle clausole contrattuali è parificata, sul piano processuale, alla violazione di norme di diritto, con la conseguenza che le clausole vanno interpretate secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ., da apprezzare in modo equi-ordinato. L’indennità di turno spezzato prevista dall’art. 43 lett. b) del CCNL autostrade spetta al lavoratore addetto a turni continui ed avvicendati solo quando, per esigenze di servizio, la prestazione giornaliera in due soluzioni costituisca una modifica eccezionale e occasionale dell’orario normalmente svolto. Il giudice di merito deve verificare in concreto l’eccezionalità di tale modifica, poiché la ratio dell’istituto è la compensazione del disagio derivante dalla perdita di regolarità della sequenza lavorativa ordinaria.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di una società concessionaria autostradale, addetti al servizio manutenzioni con qualifica di capi squadra e assunti a tempo indeterminato con orario part-time, hanno chiesto il riconoscimento dell’indennità di turno spezzato per i periodi invernali compresi tra il 2011 e il 2016. Il Tribunale aveva accertato il loro diritto all’indennità nella stessa misura spettante ai dipendenti a tempo pieno, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame della società, ritenendo che i lavoratori avessero reso una prestazione identica a quella dei full time, con conseguente violazione del principio di non discriminazione.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla mancata ammissione della prova e sull’insussistenza dei requisiti contrattuali dell’indennità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il secondo motivo, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Sul piano processuale, la violazione delle clausole del contratto collettivo è equiparata alla violazione di norme di diritto: ne deriva che l’ermeneutica negoziale segue i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che occorra, a pena di inammissibilità, una specifica indicazione delle norme asseritamente violate.

Nel ricostruire il senso della clausola, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma vanno ugualmente apprezzati. Seguendo un percorso circolare, occorre confrontare il dato letterale con l’intero atto negoziale e il comportamento complessivo delle parti, coordinando le singole clausole alla ricerca di un significato coerente.

La disposizione dirimente è l’art. 43 lett. b) del CCNL, che riconosce l’indennità al lavoratore addetto a turni continui ed avvicendati cui, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il turno giornaliero in due soluzioni. La Corte individua la ratio dell’istituto nella compensazione del disagio eccezionale subito dal lavoratore solitamente addetto a turni continui, quando l’orario viene modificato con il turno spezzato, privando di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività.

Su questa base, le conclusioni della Corte territoriale non sono condivisibili: i giudici di merito non hanno valutato in concreto l’eccezionalità della modifica dell’articolazione oraria rispetto a quella normalmente svolta, al fine di accertare l’effettivo disagio da compensare. Il secondo motivo è pertanto fondato; il primo motivo, relativo alla mancata ammissione della prova, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà verificare la sussistenza del requisito delle esigenze eccezionali e provvedere anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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