Notificazione a mezzo posta privata e nullità del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9030 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente. La sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo, conseguente alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, perché manca la certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, sprovvisto di poteri certificativi. Nel processo tributario l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione, ma non impone la retrocessione al giudice di merito quando deve essere risolta una questione di mero diritto. Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e va esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state decise esplicitamente o implicitamente dal giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2004, con cui l’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo sulla base di versamenti e prelevamenti extraconto risultati da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società. L’avviso originario veniva annullato in autotutela e sostituito da un nuovo accertamento, fondato sui medesimi indici di capacità contributiva, ma con reddito imponibile rideterminato.

Il contribuente impugnava il nuovo avviso davanti alla C.t.p., che accoglieva parzialmente il ricorso. La C.t.r., con due distinte sentenze, rigettava tanto l’appello dell’Ufficio quanto quello del contribuente, compensando le spese. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per prima la questione pregiudiziale di rito. Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa in merito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, e va esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali non siano già state decise in modo esplicito o implicito. Poiché l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo era stata disattesa in primo grado e riproposta con l’appello erariale, la Corte procede all’esame del ricorso principale.

Il primo motivo del contribuente è fondato. Nel processo tributario la comunicazione della data di udienza, prevista dagli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, assolve a una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio: l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione determina la nullità della decisione. Tuttavia la trattazione in pubblica udienza senza preventivo avviso non impone la retrocessione del processo al giudice di merito quando non siano necessari accertamenti di fatto e debba decidersi una questione di mero diritto. Nel caso concreto la Corte rileva che la C.t.r. ha omesso di rilevare l’omissione e che la questione da risolvere è di mero diritto, ossia l’exceptio litis ingressum impendiens.

Passando al ricorso incidentale, i primi due motivi sono inammissibili: il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali e il vizio di omessa motivazione non è configurabile su questioni di diritto.

Il terzo motivo è invece fondato. L’avviso era stato notificato il 19 marzo 2009 e, considerate le sospensioni per il procedimento di adesione e per il periodo feriale, il termine per impugnare scadeva il 30 settembre 2009. Il ricorso era stato consegnato a un gestore di posta privata il 29 settembre 2009, ma il plico era pervenuto all’Ufficio solo il 29 ottobre 2009. La Corte richiama il principio secondo cui, nel quadro novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE, la notificazione eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività, mancando la certezza legale della data di consegna per assenza di poteri certificativi dell’operatore.

Dall’accoglimento del terzo motivo discende l’assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta né proseguita, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e compensazione di quelle di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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