Estensione del giudicato favorevole al coobbligato in solido (Cass. civ. Sez. II n. 27695 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con obbligo solidale ai sensi dell’art. 6 legge n. 689/1981, il giudicato che abbia dichiarato illegittimo il provvedimento sanzionatorio tra l’Amministrazione e uno dei coobbligati in solido estende i propri effetti in favore degli altri condebitori, purché sia fondato su ragioni non personali e il condebitore che se ne avvale non abbia già formato un proprio giudicato, ovvero, se il giudizio sia pendente, abbia tempestivamente sollevato l’eccezione. Trova applicazione il limite dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., operante anche per le obbligazioni di fonte pubblicistica. Il giudicato sfavorevole all’Amministrazione, formatosi successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, determina il superamento dei motivi del ricorso principale e la decisione nel merito, con annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato davanti alla Corte d’Appello di Roma la sentenza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione del direttore di una filiale bancaria, aveva annullato il decreto di ingiunzione che imponeva a questi, in solido con la banca, il pagamento di una sanzione amministrativa per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231/2007.
La Corte d’Appello ha confermato l’annullamento, ritenendo giustificate le movimentazioni contestate. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio è emerso che, in un separato contenzioso tra la banca, obbligata solidale, e l’Amministrazione, il giudice di appello aveva annullato il medesimo decreto sanzionatorio con sentenza definitiva, non impugnata. Il controricorrente ha quindi eccepito l’estensione del giudicato esterno favorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la questione dell’estensione del giudicato esterno, perché logicamente assorbente rispetto ai motivi del ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato del sanzionato, articolato in via subordinata sulla riduzione della sanzione ai sensi del favor rei introdotto dall’art. 69 d.lgs. n. 231/2007.
Il Collegio richiama l’art. 1306, secondo comma, cod. civ. e un orientamento consolidatosi in materia. La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile dagli altri condebitori quando sia ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché non abbiano partecipato al relativo giudizio. Il principio è stato affermato con riguardo alla declaratoria di illegittimità di un provvedimento di condanna a sanzione pecuniaria e, in termini speculari, con l’ordinanza n. 36713 del 2022 che ha chiarito la portata del limite dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. con riferimento alle obbligazioni di fonte pubblicistica.
La Corte precisa che non trova applicazione il diverso principio sull’autonomia dell’obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell’obbligato principale, espresso dalle Sezioni Unite n. 22082 del 2017, perché quest’ultimo è confinato a distinte questioni concernenti la natura della responsabilità, gli effetti estintivi del pagamento e l’azione di regresso. La questione qui sollevata è speculare: riguarda il riverbero sull’obbligato principale degli effetti del giudicato formatosi unicamente sul coobbligato solidale.
L’estensione soggiacce a quattro condizioni: il passaggio in giudicato della sentenza invocata; l’assenza di un giudicato già formatosi tra il condebitore che intende avvalersene e il creditore; la tempestività dell’eccezione nel giudizio pendente; la non riferibilità del giudicato a ragioni personali del condebitore. Nel caso concreto tutte le condizioni sussistono. La sentenza favorevole alla banca è intervenuta dopo la notifica del ricorso ed è passata in giudicato; nei confronti del sanzionato non si era formato alcun giudicato. Quanto alle ragioni, non si tratta di motivi personali: il giudice distrettuale ha fondato l’annullamento sulla apparente giustificazione economica delle operazioni, sul loro collegamento con l’attività di gruppo e sulla affidabilità della sede estera nel periodo di riferimento.
Accertata l’operatività del giudicato esterno, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso, annullando il provvedimento sanzionatorio. Compensa le spese di merito per il formarsi del giudicato nel corso del giudizio e condanna il ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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