Non contestazione dei fatti e prova del quantum nell’appalto (Cass. civ. Sez. II n. 14399 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, ha per oggetto esclusivamente i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può estendersi alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti. Ne deriva che la mancata contestazione dell’an debeatur non esonera la parte attrice dall’onere di provare il quantum della pretesa. In tema di contratto di appalto, l’appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l’onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere realizzate. Non costituiscono idonee prove dell’ammontare del credito le fatture emesse dallo stesso appaltatore, perché documenti fiscali provenienti dalla parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dall’appaltatore, salvo che risulti portata a conoscenza del committente e da questi accettata senza riserve.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appalto per la realizzazione di un fabbricato destinato a civile abitazione e per la sistemazione del piazzale esterno. Dopo una consulenza tecnica preventiva, la committente ha convenuto in giudizio il progettista e direttore dei lavori, la società appaltatrice delle opere esterne e altri soggetti, chiedendo il risarcimento dei danni per difetti costruttivi e progettuali.
La società appaltatrice ha proposto domanda riconvenzionale per il corrispettivo dei lavori di sistemazione del piazzale. Il Tribunale ha deciso con sentenza non definitiva su alcuni rapporti e definitiva su altri. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha condannato la committente al pagamento del corrispettivo in favore della società appaltatrice, rilevando che il fatto costitutivo del diritto non era stato specificamente contestato. La committente ha proposto ricorso per cassazione; il direttore dei lavori ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla corretta applicazione del principio di non contestazione. La ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse applicato la riforma dell’art. 115 c.p.c., introdotta dall’art. 45 della legge n. 69/2009, a un giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore. Il motivo è infondato: il principio era già recepito nell’ordinamento attraverso l’art. 167, primo comma, c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.
Il nucleo della decisione si concentra sul secondo e sul terzo motivo, scrutinati congiuntamente. La Corte chiarisce che il principio di non contestazione non può essere esteso alla portata dimostrativo-valutativa dei documenti comprovanti il quantum. Esso riguarda i fatti storici, non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione documentale.
I giudici di legittimità richiamano un orientamento consolidato secondo cui la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale, quando il rapporto sia contestato almeno nella quantificazione, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. Analoga conclusione vale per il consuntivo dei lavori redatto dal solo appaltatore.
La Corte enuncia quindi il riparto dell’onere probatorio: l’appaltatore che chieda il proprio compenso deve dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all’entità e alla consistenza delle opere. La contabilità redatta dal direttore dei lavori o dall’appaltatore non è idonea prova del credito, a meno che risulti portata a conoscenza del committente e da questi accettata senza riserve, oppure che il direttore abbia agito come rappresentante del committente e non in forza di un contratto di prestazione d’opera professionale.
Il ricorso incidentale, incentrato sull’applicazione della legge n. 10/1991 in luogo del d.lgs. n. 192/2005, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e perché postula una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.