Litispendenza esclusa se il primo giudizio è già definito con giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 17538 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi e va accertata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della decisione, non a quello di instaurazione dei giudizi. Ne consegue che il giudice del secondo processo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. quando, in relazione al primo giudizio, si sia già formato il giudicato. In tale ipotesi opera, semmai, la preclusione derivante dalla cosa giudicata, con la conseguenza che il provvedimento che dichiari la litispendenza è censurabile e la causa va rimessa al giudice di merito per il prosieguo.

Il Fatto

Con ordinanza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Velletri dichiarava la litispendenza del processo pendente tra i ricorrenti e le controparti, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ., ponendo a carico degli attori le spese del grado. Il giudice rilevava che la domanda era già pendente al momento della sua instaurazione e, comunque, l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda, ordinandone la cancellazione dal ruolo.

I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza avverso tale provvedimento. Hanno resistito le controricorrenti. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per essere di segno diverso rispetto a quella del precedente giudice istruttore, che aveva respinto la medesima eccezione. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare che, in sede di precisazione delle conclusioni, queste erano riferite solo all’ipotesi dell’art. 1158 cod. civ. e non a quella dell’art. 1159-bis cod. civ.

La Corte ritiene il mezzo fondato. L’assunto del giudice di merito è doppiamente erroneo. Per un verso, la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, assumendo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all’introduzione dei giudizi, per come sussistente al momento della decisione, come affermato da Sez. II n. 4814 del 2024. Non è dunque corretto fare riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio, quanto piuttosto al momento della decisione.

Per altro verso, in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare la litispendenza ai sensi dell’art. 39 cod. proc. civ. se in relazione al primo giudizio si sia già formato il giudicato, secondo quanto stabilito da Sez. III n. 41505 del 2021. La declaratoria di litispendenza risulta pertanto illegittima.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Velletri, con termine di legge per la riassunzione, demandando allo stesso giudice la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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