Abuso incarichi dirigenziali pubblici: danno risarcibile solo se provato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14419 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’illiceità del ricorso reiterato a incarichi dirigenziali provvisori conferiti a dipendenti pubblici di livello inferiore non discende dalla normativa europea a tutela del lavoro precario, poiché difetta una situazione di precarietà o instabilità del rapporto di impiego; essa deriva dalla violazione delle norme interne che regolano l’accesso agli incarichi pubblici e all’art. 97 Cost. Ne consegue che non è consentita la condanna al risarcimento di un danno non provato dal lavoratore. La deroga alle regole generali sulla ripartizione degli oneri probatori — che consente il risarcimento del danno da perdita di chance senza prova, in misura predeterminata — è ammessa solo in funzione dell’adeguamento al diritto dell’Unione e presuppone una reazione proporzionata all’abuso dei contratti a termine a tutela dei lavoratori precari. Fuori da tale ipotesi, il risarcimento richiede la prova del danno.
Il Fatto
Una dipendente a tempo indeterminato di un’amministrazione finanziaria ricevette incarichi dirigenziali provvisori di durata superiore a 36 mesi. Dopo la sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, che dichiarò illegittima la norma posta a base di quella prassi, l’incarico fu revocato e la lavoratrice riprese le originarie funzioni non dirigenziali.
La lavoratrice agì in giudizio con domande alternative e subordinate, tra cui la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per abuso del contratto a termine. Il Tribunale accolse solo quest’ultima domanda, liquidando l’indennità in misura pari a 2,5 mensilità. La Corte d’Appello respinse entrambe le contrapposte impugnazioni. Contro tale decisione l’amministrazione propose ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla lavoratrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, sono fondati. La Corte ricostruisce la vicenda e rileva che la lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato, non versava in una condizione di precarietà occupazionale: alla cessazione dell’incarico dirigenziale non era venuto meno il rapporto di lavoro, ma erano semplicemente riprese le mansioni originarie.
La sentenza impugnata contiene l’affermazione, corretta, che l’illiceità della reiterazione non deriva dalla normativa europea volta a contrastare il lavoro precario — poiché una tale ipotesi non ricorre — bensì dalla violazione delle norme, anche costituzionali ma rilevanti sul piano interno, che regolano l’accesso agli incarichi dirigenziali, in particolare l’art. 97 Cost.
Su questa base la Corte osserva che la condanna al risarcimento di un danno non provato costituisce una vistosa deroga alle regole generali sulla ripartizione degli oneri probatori. Tale deroga è ammessa dall’ordinamento interno solo in via eccezionale, in funzione dell’adeguamento al diritto dell’Unione, che esige una reazione proporzionata ed effettiva all’abuso dei contratti a termine a tutela dei lavoratori precari, anche dove il diritto interno non consente la conversione in contratto a tempo indeterminato, come nel pubblico impiego per il principio dell’accesso per concorso. Richiama sul punto Cass. S.U. n. 5072/2016 e la Corte cost. n. 37 del 2015.
Poiché nel caso concreto difettava la situazione di precarietà e l’appello dell’amministrazione contestava la condanna nonostante la mancanza di prova del danno, la Corte territoriale avrebbe dovuto coerentemente accogliere quel gravame, seppure non specificamente motivato sull’errore di diritto e piuttosto incentrato sull’assenza del danno. Dalla premessa in diritto già contenuta nella sentenza impugnata discende che non è consentita la condanna al risarcimento di un danno non provato.
Accolto il ricorso e cassata la sentenza, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non occorrendo rinvio: la mancanza di prova del danno è dato pacifico. Rigetta pertanto la domanda risarcitoria e compensa integralmente le spese dell’intero processo, in ragione dell’esito contrastato dei giudizi di merito e del comportamento illecito ascrivibile all’amministrazione. Esclude il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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