Transito da medicina generale a specialistica: nessun computo della pregressa anzianità economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31887 del 07.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale medico convenzionato, il riconoscimento dell’anzianità giuridica in favore dei medici già in servizio presso il S.S.N. passati alla specialistica ambulatoriale ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. l), ACN 23.3.2005 è inteso soltanto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato nel settore, ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica, della quale il contratto non fa menzione. Il transito dalla medicina generale alla specialistica ambulatoriale non configura la conversione di un rapporto unico, bensì un nuovo rapporto, per la diversità dell’incarico. L’art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010, nel prevedere che i medici transitati maturano l’anzianità giuridica a far data dall’incarico, non incide retroattivamente sulla posizione maturata né integra violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Il Fatto
Il ricorrente opera dal giugno 2007 presso una Azienda Sanitaria Locale quale medico convenzionato ambulatoriale per la branca di neurologia, con incarico conferitogli dopo la cessazione del precedente rapporto come medico convenzionato per la medicina generale, avviato nel marzo 1987, data di conseguimento della specializzazione.
Il medico agisce per ottenere il pagamento di quanto spettante ai sensi delle clausole contrattuali che prevedono la quota oraria relativa all’anzianità di servizio maturata sino al 29 febbraio 1996 e l’attribuzione della quota per l’anzianità maturata dalla specializzazione al giugno 2007. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, conferma la decisione con sentenza n. 590/2022. Il medico ricorre in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono trattati congiuntamente per connessione. Il ricorrente sostiene che il verbo “convertire” contenuto nell’art. 23, comma 1, lett. l), ACN 23.3.2005 presupponga la conservazione dell’anzianità pregressa, e che l’inciso introdotto dall’art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010 vada letto nel senso che, ferma l’anzianità economica maturata, dal nuovo incarico decorra solo l’anzianità giuridica nel nuovo settore. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., per l’asserita incidenza retroattiva della clausola sulla situazione giuridica consolidata.
La Corte dichiara entrambi i motivi infondati, richiamando l’orientamento già espresso in materia (cfr. Cass. n. 11630/2025, che riprende i principi della sentenza n. 13236/2009). Secondo tale indirizzo, l’art. 11 dell’ACN recepito con il d.P.R. n. 316/1990, nel prevedere il diritto all’assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali dei sanitari già attivi per il S.S.N., non comporta l’ulteriore diritto al computo nell’anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza.
Nemmeno l’articolo unico del d.P.C.M. 8.3.2001, atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 254/2000, accorda piena equiparazione del servizio pregresso: al comma 1, lett. a), riconosce come salario di anzianità quanto già percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, mentre al comma 1, lett. b), subordina il riconoscimento della precedente esperienza ai soli effetti giuridici a specifici parametri di orario e anzianità.
Ne deriva che la clausola contrattuale richiamata non produce effetti ai fini dell’anzianità economica, non menzionata dall’accordo. La Corte esclude inoltre la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede: valendo anche per il rapporto convenzionato i principi dell’impiego pubblico, l’Azienda non può attribuire trattamenti economici non previsti dagli accordi nazionali o integrativi regionali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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