Obblighi informativi dell’intermediario e forma scritta dei contratti di investimento (Cass. civ. Sez. I n. 14418 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi informativi dell’intermediario finanziario costituiscono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se sostenuti da motivazione congrua. L’intermediario non è esentato dall’osservanza degli obblighi informativi specifici per il solo fatto di aver proceduto alla profilazione della cliente, ma l’avvenuto adempimento è questione di fatto. Il requisito della forma scritta dei contratti di investimento in strumenti finanziari è rispettato quando il contratto sia redatto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente e da lui sottoscritta, non essendo necessaria l’accettazione scritta dell’intermediario, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998. L’interpretazione degli atti negoziali e la qualificazione del contratto costituiscono accertamento di fatto, censurabile solo con specifiche violazioni delle regole ermeneutiche o con il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato, tramite un intermediario bancario, obbligazioni di due emittenti e quote di fondi comuni di una SGR. Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 9 maggio 2014, aveva dichiarato la nullità degli ordini d’investimento per inosservanza della forma scritta del contratto-quadro e dei moduli di sottoscrizione, condannando gli intermediari alla restituzione delle somme versate.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2019, in riforma della decisione, respinse tutte le domande della cliente, escludendo sia la nullità dei contratti sia la violazione degli obblighi informativi, e condannò la stessa alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. La cliente ricorse in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta esenzione dell’intermediario dall’obbligo informativo specifico, in relazione all’acquisto delle obbligazioni e all’assenza di aggiornamenti successivi sulla variazione del rischio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il giudice di appello non aveva affatto negato la sussistenza degli obblighi, ma ne aveva accertato in fatto l’adempimento, esaminando la tempistica dell’emersione dell’insolvenza dell’emittente e il rating positivo dei titoli fino a pochi giorni prima dell’evento. Le censure della ricorrente miravano a un riesame degli atti non consentito in sede di legittimità.
Quanto al preteso obbligo di informazione successiva all’acquisto, la Corte ha osservato che si tratta di obbligo non accertato dal giudice di merito e che la sua configurazione presuppone accertamenti di fatto non esperibili in cassazione.
Il secondo motivo riguardava la ritenuta conclusione per iscritto dei contratti relativi ai fondi comuni, con applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 898/2018. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: il giudice di appello aveva qualificato l’adesione ai regolamenti dei fondi, avvenuta con la sottoscrizione dei moduli, come perfezionamento del contratto, e le lettere di conferma come mera conferma e riepilogo dell’investimento, non come accettazione. Trattandosi di interpretazione degli atti negoziali, essa costituisce accertamento di fatto contestabile solo con specifiche censure ermeneutiche o per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella specie del tutto assenti.
Il terzo motivo denunciava la violazione degli obblighi informativi sui fondi comuni, con riferimento alla nozione di rating e all’avvertenza di inadeguatezza. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura sulla nozione di notorio è estranea alla ratio decidendi, non avendo il giudice di merito richiamato tale nozione. Nel resto, la doglianza si sostanzia in una critica degli accertamenti di fatto, avendo la Corte territoriale verificato che l’intermediario aveva trasmesso le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’investimento, dichiaratamente speculativo ma adeguato al profilo della cliente, esperta e con elevata propensione al rischio.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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