Astreinte ex art. 614-bis è domanda soggetta alle preclusioni assertive (Cass. civ. Sez. III n. 14461 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento della somma di denaro prevista dall’art. 614-bis cod. proc. civ. non costituisce un mero capo accessorio della pronuncia, ma una vera e propria domanda, soggetta alle barriere preclusive del rito. Essa deve pertanto essere formulata prima della maturazione delle preclusioni assertive e non può essere avanzata con la comparsa conclusionale di primo grado né per la prima volta in appello. La misura di coercizione indiretta non è conseguenza necessaria della condanna, poiché dipende da circostanze di fatto che devono essere tempestivamente allegate, così da consentire alla controparte una compiuta difesa. Ne deriva che l’istanza tardivamente proposta è inammissibile, e che il diritto di difesa della parte avversaria risulterebbe altrimenti compresso.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile adibito a ristorazione conveniva in giudizio il Comune per ottenere la condanna all’esecuzione delle opere necessarie a eliminare le infiltrazioni provenienti dalla strada pubblica, che avevano reso l’immobile inagibile, e il risarcimento dei danni conseguenti, compresa la perdita dei canoni di locazione. Il Comune chiamava in causa l’impresa esecutrice dei lavori di rifacimento della strada e le compagnie assicuratrici, per essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale rigettava le domande per difetto di prova. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva le istanze attoree quanto alle opere e ai danni materiali interni, ma rigettava la domanda risarcitoria per la mancata percezione dei canoni, ritenendola tardivamente introdotta, e dichiarava inammissibile la domanda ex art. 614-bis cod. proc. civ. perché formulata tardivamente. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi motivi, relativi al preteso travisamento della prova e al nesso di causalità, e li dichiara inammissibili. Le censure mirano, in realtà, a una rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dal giudice di merito e contestano l’omessa o erronea valutazione delle prove, non il ragionamento logico della sentenza. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la lacunosità dell’esposizione e l’omesso confronto con l’ulteriore argomentazione della Corte d’appello, secondo cui l’allegazione era svincolata dalle conclusioni dell’atto di appello. Il motivo, inoltre, deduce la nullità per minuspetizione, mentre il giudice di merito aveva esaminato l’istanza, considerandola però tardivamente introdotta.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la deduzione della mancata considerazione di risultanze probatorie comporta l’inammissibilità della censura, secondo il principio di Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014: il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato discusso e della sua decisività. La ricorrente non coglie la ratio decidendi, poiché la domanda era stata dichiarata inammissibile perché tardiva.
Il fulcro del provvedimento è il quinto motivo, sull’art. 614-bis cod. proc. civ. La Corte osserva che la questione è formulata con riguardo alla versione anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 149 del 2022, che non ha stabilito il momento ultimo entro cui presentare la richiesta di parte. Il Collegio ritiene che l’istanza di coercitoria costituisca una vera e propria domanda e debba quindi soggiacere alle barriere preclusive del rito. A differenza delle spese, la misura non è conseguenza necessaria della condanna e si fonda su circostanze di fatto che devono essere tempestivamente allegate. Militano in tal senso Cass., Sez. 1, n. 32023 del 09/12/2019 e Cass., Sez. 3, n. 7927 del 23/03/2024. Poiché l’istanza era stata avanzata solo con la comparsa conclusionale di primo grado, la censura è infondata e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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