Titolarità passiva e non contestazione nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 14462 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite e non integra un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d’ufficio, con la conseguenza che la relativa questione è esclusa dal thema decidendum solo quando il giudice non sia in grado di accertarne l’esistenza o l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite. L’art. 342 cod. proc. civ. non esige un progetto alternativo di sentenza né la trascrizione integrale della sentenza appellata, ma impone di individuare il quantum appellatum e di confutare le ragioni del primo giudice. Il motivo di ricorso che deduce condotte processuali di non contestazione deve, a pena di inammissibilità, indicare la sede processuale delle tesi disattese e trascriverne i passaggi: diversamente difetta di autosufficienza.
Il Fatto
Una società consortile, opponendosi a un’ingiunzione di pagamento emessa dall’amministrazione statale per crediti derivanti dal conferimento di rifiuti, eccepiva la prescrizione di parte dei crediti azionati e opponeva in compensazione propri controcrediti.
Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e, dichiarata la compensazione fino a concorrenza di un determinato importo, condannava la società al pagamento del residuo. La corte d’appello, accogliendo il gravame principale dell’amministrazione e rigettando quello incidentale della società, escludeva dalla compensazione i controcrediti per difetto di reciprocità, sul rilievo che le fatture erano state emesse verso soggetti diversi. La società ricorre per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 167 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., sostiene che la titolarità passiva del rapporto obbligatorio, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, debba essere contestata con eccezione in senso stretto, a pena di inammissibilità.
Il motivo è respinto. La titolarità passiva del rapporto controverso, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata. Ne consegue che la sua esclusione dal thema decidendum opera solo se il giudice non sia in grado di accertarla, anche d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite. La Corte richiama Cass. n. 18207 del 2010, Cass. n. 23657 del 2015 e Sezioni Unite n. 2951 del 2016. Nella specie, l’estraneità dell’amministrazione alla sfera debitoria emergeva già dall’atto di opposizione, con la produzione delle fatture: la corte d’appello poteva quindi rilevarla anche d’ufficio.
Anche il secondo motivo è respinto. La Corte ribadisce che il motivo che deduce condotte processuali di non contestazione deve, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., indicare la sede processuale delle tesi disattese e trascriverne i passaggi argomentativi. La ricorrente si è limitata a rinviare alle pagine della comparsa avversaria, senza riprodurne il testo: il mezzo difetta di specificità e autosufficienza.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che la ricorrente censura in realtà il giudizio di fatto compiuto dalla corte distrettuale, là dove il riferimento corretto è al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., non al n. 3. La revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità. La motivazione non presenta alcuna anomalia alla luce di Sezioni Unite n. 8053 del 2014: non è “apparente”, e l’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
Il quarto motivo resta assorbito nella reiezione del terzo. Il quinto è rigettato: il principio di autosufficienza opera anche in relazione ai motivi di appello, cosicché chi denuncia la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. deve riportarne il contenuto. Il sesto, infine, è respinto per analogo difetto di autosufficienza: le valutazioni della corte territoriale, alla stregua degli stralci riprodotti, appaiono condivisibili. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.