Operazioni inesistenti e prova presuntiva dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. V n. 5416 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’insussistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili. Il giudice di merito deve procedere a una duplice valutazione degli indizi: dapprima analitica, per scartare quelli irrilevanti, poi complessiva, per verificare se la loro combinazione offra una valida prova presuntiva. È censurabile, in sede di legittimità, la decisione che, con esame atomistico, neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se, valutati nella loro sintesi, essi siano idonei a fornire la prova. Il provvedimento di archiviazione in sede penale non spiega efficacia di giudicato nel processo tributario, ma va concretamente esaminato dal giudice.

Il Fatto

Un’impresa individuale era attinta da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2007, recuperando a tassazione maggiore IRPEF, IRAP e IVA. L’atto traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza che aveva evidenziato irregolarità nei rapporti con due fornitori: i costi per il parcheggio e i servizi connessi e quelli risultanti da cinque fatture per presunti acquisti di automezzi mai consegnati.

La CTP rigettava il ricorso della contribuente. La CTR accoglieva l’appello, annullando la pretesa relativa ai costi contestati. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati. Il primo motivo — relativo alle modalità di acquisizione della relazione tecnica di parte — è dichiarato inammissibile, perché il ricorrente, versandosi in ipotesi di richieste formulate mediante questionario e non nel corso di accesso, non ha allegato né comprovato le richieste rivolte alla contribuente, l’ammonizione sulle conseguenze e il rifiuto opposto.

Sul merito, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: assolta dall’Amministrazione la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture. Il diritto alla detrazione richiede l’inerenza dell’operazione all’impresa.

Quanto alla prova per presunzioni, il giudice deve articolare il proprio ragionamento in due momenti: la valutazione analitica degli indizi, per scartare quelli privi di rilevanza, e la successiva valutazione complessiva degli elementi isolati, onde accertare la loro convergenza. È censurabile la decisione che neghi valore indiziario ai singoli elementi senza verificarne l’attitudine dimostrativa in un quadro unitario, secondo il meccanismo della convergenza del molteplice.

La Corte applica questi principi al caso. La CTR ha fondato il proprio convincimento su tre argomenti: il riscontro delle dichiarazioni della contribuente nel controllo incrociato, l’insufficienza degli elementi probatori dell’Ufficio e la mancanza di esito penale dell’informativa. Nessuno regge al vaglio. Le dichiarazioni non sono state oggetto di alcun vaglio critico e non sono state confrontate con le altre risultanze, segnatamente con l’assenza di documentazione a riscontro. La ritenuta insufficienza degli elementi indiziari sconta l’omessa disamina degli stessi, da valutare nel complesso e non frammentariamente. Infine, quanto all’esito penale, la CTR non ha citato alcun provvedimento di archiviazione e non si è cimentata nell’esame delle relative ragioni.

Conclusivamente, in relazione ai motivi accolti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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