Motivazione apparente e spese irripetibili per litis denuntiatio (Cass. civ. Sez. II n. 12148 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, traducendosi in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Quando il giudice del merito fondi il rigetto su più autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerlo, e il ricorrente ne censuri una sola, il punto deciso diventa intangibile e impermeabile al giudizio di legittimità. In tema di spese processuali, ove sia proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente cui il ricorso sia stato notificato a mero scopo di litis denuntiatio, non essendo costui contraddittore del ricorrente e restando indifferente all’esito della lite.
Il Fatto
Il committente di un immobile in ristrutturazione convenne in giudizio l’imprenditore che aveva eseguito l’impianto termoidraulico, lamentando difetti e vizi dell’opera. Accertata la fuoriuscita d’acqua per il cedimento della tubazione, il committente chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il convenuto chiamò in causa la società produttrice dei tubi, addossandole l’inconveniente.
Il Tribunale risolse il contratto e condannò l’imprenditore al risarcimento, quantificato in € 112.300,00. La Corte d’appello di Perugia, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ridusse la somma a € 82.300,00. L’appellante propose quindi ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla motivazione della sentenza e sulla responsabilità della produttrice. La società produttrice e il committente resistettero con separati controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la mancanza o mera apparenza della motivazione, censurando il passaggio con cui la Corte territoriale aveva ascritto alla fabbricante la responsabilità dell’accaduto, qualificando il mancato collaudo come evento interruttivo del nesso di causalità. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, richiamando la consolidata distinzione tra difetto di sufficienza e apparenza della motivazione.
La giustificazione motivazionale appartiene al giudice del merito, salvo il caso di motivazione meramente apparente: ossia quando essa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito. A ciò si aggiunge il caso in cui la motivazione non palesi la riferibilità al caso concreto e appaia di mero stile. La Corte richiama sul punto i propri precedenti, tra cui le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, più di recente, Sezioni Unite n. 2767 del 2023.
Nel caso concreto la Corte esclude che ricorra alcuna delle ipotesi di anomalia. La Corte territoriale aveva addebitato all’appaltatore l’interruzione del nesso causale, osservando che, ove fosse stato eseguito il collaudo, sarebbe stato individuato il vizio e impedito il danno. La motivazione risulta pertanto pienamente intellegibile e ancorata al fatto.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte d’appello aveva respinto la domanda di manleva sulla base di due autonome rationes decidendi: la non applicabilità del Codice del Consumo, con esclusione della responsabilità extracontrattuale della produttrice, e l’interruzione del nesso causale per il mancato collaudo. Il ricorrente, però, aveva censurato solo la seconda. L’omessa impugnazione di tutte le rationes rende il punto deciso intangibile in cassazione, secondo il principio ribadito dalla Corte.
Sul regolamento delle spese, il Collegio richiama il principio per cui, in caso di ricorso contro sentenza tra più parti in cause scindibili, sono irripetibili le spese del controricorrente destinatario di mero litis denuntiatio. Il ricorrente è infine condannato alla rifusione delle spese di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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