Correzione d’ufficio dell’omessa distrazione delle spese in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25590 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale consistente nell’omessa attribuzione delle spese al difensore che si sia dichiarato antistatario può essere disposta d’ufficio dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il ricorso per correzione proposto dalla parte, qualora non notificato a tutte le parti del giudizio di legittimità, è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso non preclude però l’esercizio del potere ufficioso di emenda, quando l’omissione sia di immediata evidenza e risulti riscontrabile dal collegio. In tal caso il procedimento intrapreso ad istanza di parte è convertito in procedimento ufficioso, con correzione della parte motiva e del dispositivo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il difensore di una società, già controricorrente in un giudizio di legittimità definito con ordinanza di rigetto, propone istanza di correzione dell’errore materiale che inficerebbe quel provvedimento. Il ricorso era stato rigettato con condanna dell’allora ricorrente a rifondere le spese alla società, senza però inserire la clausola di distrazione in favore del difensore che si era dichiarato antistatario.
Con ordinanza interlocutoria la Corte rileva che l’istanza, per il suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo come ricorso e deve essere qualificata tale. Di conseguenza dispone la notificazione del ricorso a tutte le parti del giudizio di legittimità, compresa l’assistita del difensore istante. La notificazione non viene eseguita.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene al rapporto tra l’inammissibilità del ricorso per correzione, derivante dall’omessa notifica alle altre parti, e la possibilità di procedere comunque alla correzione in via ufficiosa. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il ricorso per correzione di una sentenza di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, deve essere notificato sia al soggetto passivo della condanna sia al difensore, e l’omessa notifica ne determina l’inammissibilità.
Nel caso concreto il difensore non ha ottemperato all’ordine impartitogli, il che rende inammissibile l’originario ricorso. Il collegio, tuttavia, uniformandosi ai più recenti indirizzi della Sezione, ritiene che alla correzione possa procedersi d’ufficio, tralasciando ogni questione sull’adeguatezza del coinvolgimento delle altre parti costituite.
Il procedimento originariamente intrapreso ad istanza di parte viene così convertito in procedimento ufficioso, per economia processuale e per l’immediata evidenza dell’omissione, riscontrabile anche ufficiosamente nel provvedimento. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 31033 del 2019, secondo cui l’omessa liquidazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario è emendabile a norma dell’art. 391-bis cod. proc. civ., e Cass. Sez. Un. n. 4353 del 2023, per cui tale esito non è precluso dall’inammissibilità del ricorso per correzione.
Conseguentemente la Corte dichiara inammissibile l’istanza ma procede d’ufficio alla correzione, ordinando l’inserimento nel punto 8 della parte motiva dell’inciso sulla attribuzione al difensore e, nel dispositivo, dell’inciso relativo alla distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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