Deposito del contratto collettivo e onere di autosufficienza nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14483 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che censuri l’interpretazione o l’applicazione di un contratto collettivo deve depositare il testo negoziale, a pena di improcedibilità del motivo, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. L’onere è assolto, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e dell’art. 111 Cost. letto in coerenza con l’art. 6 CEDU, anche mediante la riproduzione nel ricorso della sola clausola contrattuale rilevante, purché il testo integrale risulti prodotto nei gradi di merito, sia specificamente localizzato negli atti processuali e sia richiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio. Nel giudizio di legittimità, inoltre, la motivazione apparente è causa di nullità della sentenza solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o argomentazioni obiettivamente incomprensibili, non essendo sufficiente il difetto di sufficienza o di chiarezza.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società di servizi postali, agisce per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore, assumendo di avere svolto di fatto mansioni corrispondenti a un livello contrattuale più elevato rispetto a quello formalmente attribuito. La Corte d’Appello di Bari accoglie in parte il gravame, riconoscendo il diritto all’inquadramento nel livello B del contratto collettivo e le conseguenti differenze retributive, ma conferma il rigetto della domanda di inquadramento nel livello A2 per il periodo in cui il dipendente aveva ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio di recapito.
Avverso la pronuncia distrettuale il lavoratore propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e della declaratoria contrattuale, nonché il vizio di motivazione della sentenza. La società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha depositato copia del contratto collettivo su cui fonda le censure, né ha indicato la sede processuale del suo deposito nei gradi di merito. Il motivo ruota interamente sull’interpretazione di una clausola negoziale, sicché la sua assenza impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
La Corte ricostruisce con precisione la portata dell’onere. Il deposito del testo contrattuale è richiesto a pena di improcedibilità, ma il principio di strumentalità delle forme, in funzione della decisione di merito in tempi ragionevoli, ne consente una modalità alternativa di adempimento. Il ricorrente può riprodurre nel corpo dell’atto la sola norma contrattuale collettiva su cui si fondano le doglianze, purché il testo integrale sia stato prodotto nei gradi precedenti, vi sia specifica localizzazione negli atti e nell’elenco degli atti depositati sia contenuta la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Nel caso concreto nessuno di tali requisiti è soddisfatto. La Corte richiama i propri precedenti sul punto, Cass. n. 4350 del 2015, Cass. n. 6255 del 2019 e Cass. n. 7068 del 2022, per confermare l’esito di inammissibilità.
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 hanno chiarito che l’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. integra un error in procedendo e determina nullità della sentenza solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La Corte richiama altresì Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione. Nel caso di specie la sentenza distrettuale espone in modo ampio le ragioni del proprio convincimento, sicché le censure di insufficienza e scarsa chiarezza non giustificano la radicale nullità della pronuncia.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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