Estratti di ruolo non impugnati e giudicato interno sulla prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 24900 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di primo grado sull’ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo, non investita da specifico motivo di appello, si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione con il ricorso per cassazione. Quanto alla prescrizione, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni tributarie si prescrive in dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., solo quando la definitività deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile; se invece la definitività non deriva da sentenza passata in giudicato, vale il termine quinquennale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. Gli interessi si pongono in rapporto di accessorietà con l’obbligazione tributaria solo nel momento genetico e, una volta sorti, si uniformano al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Il contribuente, a seguito di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, apprendeva l’esistenza di ruoli esattoriali e di cartelle di pagamento a proprio carico, asseritamente mai notificati. Proponeva quindi ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva annullando i ruoli e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello limitatamente alla compensazione delle spese, mentre l’Agenzia delle Entrate spiegava appello incidentale sulla qualificazione del termine prescrizionale, ritenendo applicabile quello decennale ai crediti erariali. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello incidentale, confermando il termine decennale per l’imposta e quello quinquennale per sanzioni e interessi. Le Agenzie ricorrevano allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha sancito la non impugnabilità degli estratti di ruolo in quanto atti privi di autonoma pretesa impositiva. Secondo le ricorrenti, il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per una ragione processuale assorbente. Il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato sull’ammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo e tale statuizione non era stata investita da alcuno specifico motivo di appello: l’appello incidentale delle Agenzie riguardava unicamente la questione del termine prescrizionale. Nella sentenza di secondo grado, coerentemente, non compare alcuna pronuncia sull’ammissibilità del ricorso originario.
Ne consegue che sulla questione si è formato il giudicato interno nel senso dell’ammissibilità, con la conseguenza che la doglianza proposta in cassazione risulta inammissibile.
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in dieci anni per effetto dell’art. 2953 cod. civ. soltanto quando la definitività deriva da un giudicato; diversamente, quando la definitività non scaturisce da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso di specie, opera il termine quinquennale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, richiamando Cass. n. 12528 del 2024 e Cass. n. 25222 del 2024.
Quanto agli interessi, la Corte ha ribadito che l’accessorietà rispetto all’obbligazione principale sussiste solo nel momento genetico: una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista autonomia per la sua progressiva maturazione e segue il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., a prescindere dalla tipologia degli interessi e dalla natura del debito principale, richiamando Cass. n. 2095 del 2023 e Cass. n. 7486 del 2022.
Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso, con condanna delle Agenzie ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate e distratte in favore del difensore del contribuente, dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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