Repêchage e reintegra per insussistenza del fatto nel giustificato motivo oggettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14482 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’esito degli interventi della Corte costituzionale, nel testo dell’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970 come risultante dopo le sentenze n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022, l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo impone al giudice di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo articolo, con reintegra del lavoratore e indennità risarcitoria nei limiti ivi previsti. Il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo comprende, in via prioritaria, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, sicché il recesso si configura come extrema ratio. Spetta al datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento.
Il Fatto
Una giornalista impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro. Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012, il Tribunale dichiarava risolto il rapporto e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a venti mensilità, ritenendo il recesso illegittimo per violazione dell’obbligo di repêchage.
La Corte d’appello di Roma rigettava sia il reclamo principale della lavoratrice sia quello incidentale della società, escludendo la reintegrazione a fronte dell’accertata violazione dell’obbligo di ricollocamento. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; la società resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale della società, che sostiene la legittimità del licenziamento. Il motivo è inammissibile: sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, la società critica in realtà l’apprezzamento probatorio del giudice di merito e ne propone uno alternativo, in particolare sulle testimonianze raccolte. La Corte ricorda il principio, espresso anche a Sezioni unite n. 34475 del 2019, dell’inammissibilità del ricorso che miri a una rivalutazione dei fatti storici.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ribadisce che essa è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove. Il principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
È invece fondato il ricorso principale. La Corte lo esamina alla luce dell’attuale assetto dell’art. 18 legge n. 300/1970, definito dalle sentenze costituzionali n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022. La prima ha dichiarato illegittimo il comma 7, secondo periodo, nella parte in cui prevedeva che il giudice “può altresì applicare” invece di “applica altresì” la disciplina del comma 4. La seconda ha dichiarato l’illegittimità della medesima disposizione limitatamente alla parola “manifesta“.
Ne consegue che, in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria del comma 4 richiamato. La Corte ribadisce che il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo include, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative e il recesso, configurabile come extrema ratio per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore; la Corte costituzionale ha confermato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti del licenziamento.
Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di merito, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del mutato quadro normativo, sopravvenuto al deposito della decisione impugnata, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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