Ricorso inammissibile per rivalutazione del fatto e incompatibilità del relatore (Cass. civ. Sez. II n. 10187 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il collegio chiamato a definire il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. non versa in alcuna situazione di incompatibilità quando il presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata ne faccia parte o sia nominato relatore. La proposta ex art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa. Nel giudizio di legittimità non è consentita la revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, né la sostituzione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie con una lettura alternativa del fatto e delle prove.

Il Fatto

Il controricorrente convenne in giudizio il padre del ricorrente innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. in luogo del contratto preliminare di compravendita non concluso per inadempimento del convenuto, oltre alla penale pattuita e al risarcimento del danno; in subordine, chiese dichiararsi la legittimità del proprio recesso e la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria. Il convenuto eccepì la nullità del preliminare per violazione dell’art. 2744 cod. civ., sostenendo che il contratto assolveva a funzione di garanzia della restituzione di un prestito erogato al figlio del convenuto, a sua volta convenuto per interesse usurario.

Integrato il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda attorea con sentenza n. 15037/2015. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3396/2022, rigettò il gravame del ricorrente. Questi propose ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto di essere vincolata alle conclusioni del processo penale sull’esistenza del mutuo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio affronta la questione della propria composizione. Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, si esclude ogni incompatibilità del presidente di sezione o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a far parte, ed eventualmente a essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta e autonoma di riesame e controllo sulla proposta.

Nel merito, l’unico motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente contesta che il giudice di merito abbia deciso recependo acriticamente le risultanze del processo penale, conclusosi con assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La Corte rileva che il giudice di appello non ha operato alcun rinvio all’esito del giudizio penale, ma ha offerto ampia motivazione a sostegno del rigetto dell’eccezione di nullità, esaminando sia le circostanze relative al saldo del prezzo, sia il versamento mensile eseguito dal ricorrente a fronte del godimento dell’immobile in attesa del rogito, sia l’elemento temporale della negoziazione, che in ragione della prossimità tra preliminare e definitivo escludeva il collegamento tra trasferimento del bene e restituzione di un prestito.

Tale motivazione integra il cd. minimo costituzionale. Il ricorrente le contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio per cui non è consentita in sede di legittimità la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U. n. 24148 del 25.10.2013) e non è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. L’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze probatorie involgono apprezzamenti riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive.

Il collegio condivide integralmente il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Poiché la decisione è conforme alla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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