Motivazione minima costituzionale e rigetto del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14719 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il minimo costituzionale della motivazione, richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., anche la motivazione sintetica, purché effettiva graficamente e contenutisticamente, che dia risposta pertinente alle doglianze devolute. Il preteso vizio di pretermissione delle censure sollevate in appello va dedotto come nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non come omesso esame di fatti decisivi ex n. 5. L’accertamento induttivo dei ricavi resta legittimo quando si fondi sull’esame della documentazione prodotta dal contribuente e sull’inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, risultando inammissibile e infondata la doglianza sul difetto dei presupposti di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.

Il Fatto

La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori ricavi, induttivamente rideterminati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno di imposta 2002. Il contribuente aveva parzialmente visto accolto il ricorso in primo grado, con riconoscimento di costi esclusi dall’Ufficio.

Con una prima pronuncia la Suprema Corte aveva cassato con rinvio, per omessa motivazione, la sentenza della Commissione tributaria regionale. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio rigettava il ricorso in riassunzione, confermando la decisione di primo grado. Il contribuente propone quindi ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata si limiti ad affermazioni apodittiche. Il motivo è manifestamente infondato: la semplice lettura della pronuncia impugnata mostra una motivazione effettiva, graficamente e contenutisticamente, che integra il requisito del minimo costituzionale. Solo la violazione di tale soglia rileva come vizio di omessa o apparente motivazione, secondo il richiamato precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014.

Il secondo motivo deduce nullità ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di fatti decisivi controversi, lamentando che nessuna delle censure di appello sia stata affrontata. Il motivo è inammissibile: non evoca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come pure sarebbe stato necessario in coerenza con il preteso vizio di pretermissione delle censure; né, sul versante del n. 5, paventa alcun fatto storico, unico rilevante ai fini del corrispondente paradigma.

Il motivo è anche, e comunque, manifestamente infondato. La Commissione regionale aveva sinteticamente ma pertinentemente risposto alle doglianze, rilevando che l’accertamento non si fondava tanto sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore — alla luce, oltretutto, dei dati forniti dallo stesso contribuente nel modello allegato alla dichiarazione — quanto essenzialmente sull’esame della documentazione prodotta in risposta al questionario, da cui era emersa l’esposizione di costi ingiustificati.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Anche tale motivo è manifestamente infondato: in ragione della sostanziale inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, non può escludersi che sussistessero i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi secondo la metodologia accertativa utilizzata dall’Ufficio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento del cd. doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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