Definizione agevolata e inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 12984 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall’art. 3, comma 8, d.l. n. 119/2018, costituisce una causa di cessazione della materia del contendere che, se perfezionata con l’integrale pagamento delle somme dovute, determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti, ma la mancata dimostrazione della precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione e gli atti impositivi impugnati non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando l’Agenzia delle Entrate non contesti l’intervenuta definizione. La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse non integra i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, misura applicabile solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame nel merito.

Il Fatto

Il contribuente, esercente attività di trasporto con taxi, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con i quali l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito d’impresa ai fini Irpef e un maggior valore della produzione netta ai fini Irap, sulla base dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi, riuniti, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello del contribuente, condannandolo alle spese. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza della CTR.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina preliminarmente l’istanza di estinzione del giudizio depositata dal ricorrente, il quale aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, d.l. n. 119/2018, provvedendo all’integrale pagamento dell’importo dovuto.

La Corte richiama il disposto dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo cui l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione, nel medesimo giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 3, comma 14, dello stesso decreto, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui il pagamento è stato dilazionato, la definizione non produce effetto.

Nel caso di specie, la documentazione allegata dal ricorrente all’istanza — consistente nella comunicazione relativa alle somme dovute e nella copia dei pagamenti di diciotto rate — non risultava idonea a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle di cui all’elenco sintetico oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento che venivano in rilievo nel giudizio. Tuttavia, la difesa del contribuente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato l’intervenuta definizione della controversia.

La Corte ritiene quindi di dover dichiarare la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, conseguente all’integrale definizione della lite. Quanto alle spese del grado di legittimità, le stesse vengono compensate tra le parti, in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, come richiesto dal ricorrente. La Corte esclude infine la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile di interpretazione estensiva, richiamando il principio espresso da Cass. 18/01/2022, n. 1420.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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