Tarsu, classificazione tariffe per destinazione d’uso e non per veste soggettiva (Cass. civ. Sez. V n. 17641 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Tarsu la nozione di “ufficio pubblico” richiamata da una categoria tariffaria del regolamento comunale, ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, non va riferita al soggetto che occupa le superfici, ma al tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali o delle aree tassabili di cui all’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 507/1993. La classificazione tariffaria impone pertanto di guardare alla destinazione oggettiva e non alla veste soggettiva del detentore. Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura un regolamento comunale è inammissibile se non ne riporta integralmente le norme o non le allega, poiché per le norme secondarie non opera il principio iura novit curia. L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 non si estende agli atti a contenuto normativo, giuridicamente noti per effetto della pubblicazione.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio postale impugnava un avviso di accertamento per la Tarsu relativo alle annualità dal 2002 al 2007. Contestava la carenza motivazionale dell’atto e lamentava l’illegittima attribuzione della categoria tariffaria 14 — uffici, studi professionali, banche e simili — in luogo della categoria 2, riferita agli uffici pubblici, precedentemente applicata, pur in assenza di modifiche alla destinazione dei locali e a fronte del solo mutamento della forma giuridica dell’ente.
La C.T.P. respingeva il ricorso e la C.T.R. confermava la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il quarto e il primo motivo, che attingono la motivazione della sentenza impugnata e dell’atto impositivo. Quanto al vizio di omessa o apparente motivazione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui esso ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza disamina logica e giuridica. Nella specie la ratio decidendi risulta esplicitata in modo sufficiente, poiché i giudici territoriali hanno fondato l’applicazione della categoria 14 sul rilievo che i locali sono destinati, ai sensi dell’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, a erogare un servizio di interesse generale.
Anche la prima censura è respinta. L’obbligo di allegazione degli atti richiamati, previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000, è funzionale a rendere comprensibili le ragioni della pretesa e non riguarda gli atti a contenuto normativo, come le delibere e i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto della pubblicazione. L’onere motivazionale è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. Nella specie l’avviso reca i dati identificativi delle delibere e del regolamento, oltre alla difformità delle superfici accertate.
Il fulcro del provvedimento è la questione se sia legittima la classificazione degli uffici postali nella categoria 14. La Corte osserva che la classificazione tariffaria impone di considerare il tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali, e non il mero fatto della veste soggettiva del detentore. Tuttavia il motivo risulta inammissibile: la ricorrente non ha trascritto né allegato il regolamento comunale evocato, né ha indicato l’atto nel giudizio di merito. Poiché per i regolamenti comunali non opera il principio iura novit curia, il ricorso deve rispettare l’autosufficienza imposta dall’art. 366 cod. proc. civ., riportando integralmente le norme o allegandone il testo.
L’ultima censura non è accolta, per le medesime ragioni: la dedotta previsione regolamentare di una categoria per gli uffici pubblici non è corroborata dal regolamento che avrebbe dovuto essere prodotto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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