Sentenza equità giudice pace appellabile per motivi di giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 14844 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze con cui il giudice di pace decide secondo equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, a norma dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006. L’appello a critica vincolata costituisce l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza e al difetto radicale di motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del giudice di pace soggetta ad appello, salvo che le parti concordino di omettere l’appello o che la decisione sia stata resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Comune aveva concesso nel 1986 un loculo per novantanove anni. Nel 2011 lo stesso ente stipulava con la concessionaria un nuovo contratto di concessione d’uso, con pagamento di euro 775,00. La concessionaria conveniva il Comune davanti al giudice di pace, che annullava il secondo contratto e condannava l’ente alla restituzione della somma.

Il Comune proponeva appello deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo. Il Tribunale accoglieva il gravame, annullava la sentenza di primo grado e dichiarava il difetto di giurisdizione. La concessionaria ricorreva allora per cassazione, lamentando che il giudice d’appello avesse deciso nel merito senza pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte riqualifica la controversia come avente ad oggetto profili di equità necessaria. Il potere di decidere secondo equità opera in due distinte ipotesi: quella del giudizio necessario di equità, imposto dal legislatore e riservato al giudice di pace dall’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., e quella del giudizio di equità facoltativo o concordato, che presuppone la richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. civ..

Nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 339 cod. proc. civ. sanciva l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, assoggettandole al solo ricorso per cassazione. Il legislatore del 2006 ha invece introdotto un appello a critica vincolata, ammesso esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. La scelta è stata dettata dall’esigenza di alleggerire il carico della Corte di cassazione rispetto alla c.d. giustizia minore, ponendo un filtro all’accesso alla legittimità per le controversie di modesto valore economico. La riforma ha recepito i suggerimenti della Corte costituzionale n. 206 del 2004, secondo cui il giudice di pace, quando decide secondo equità, deve rispettare le norme processuali, costituzionali e comunitarie.

Da qui la conseguenza processuale: dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi, nessuna delle quali ricorre nel caso concreto. L’unico rimedio ordinario resta l’appello a motivi limitati, che opera anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione delle norme sulla competenza e al difetto radicale di motivazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Il Tribunale ha quindi correttamente superato l’eccezione di inammissibilità del gravame, poiché nell’atto di appello era stato dedotto il difetto di giurisdizione. Quanto alla mancata pronuncia sui motivi di inammissibilità, la Corte osserva che, reputando sussistente il difetto di giurisdizione, l’impugnazione aveva una ragionevole probabilità di essere accolta, cosicché il giudice d’appello non ha seguito il procedimento dell’art. 348-ter cod. proc. civ. e ha implicitamente superato ogni doglianza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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