Motivazione apparente e nullità della sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 1963 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, pur graficamente esistente, si limiti a richiamare le norme di legge affermandone la piena applicabilità al caso concreto, senza illustrare le circostanze fattuali che integrano la fattispecie né le ragioni a sostegno della proclamata applicabilità, presenta una motivazione apparente. Tale motivazione è astratta e apodittica, priva di attinenza alle argomentazioni delle parti, e impedisce qualsiasi controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, ponendosi al di sotto del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Il giudice d’appello che ne dichiari la nullità non viola l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. L’esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese processuali entro i parametri normativi non richiede alcuna specifica motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una cartella di pagamento per pene pecuniarie, adiva il Tribunale chiedendo di accertare l’estinzione del diritto dello Stato al recupero delle somme, per sopravvenuta prescrizione o per intervenuto indulto della pena pecuniaria ai sensi degli artt. 174 cod. pen. e 1 l. 241 del 2006. Il Tribunale accoglieva l’opposizione sul rilievo della natura decennale del credito.
Il Ministero della Giustizia proponeva appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, da reputarsi solo apparente. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e, decidendo nel merito, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello erroneamente statuito che la sentenza di primo grado fosse nulla per omessa o apparente motivazione. La censura è infondata.
La motivazione del giudice di prime cure costituisce un paradigmatico esempio di motivazione apparente. Essa richiamava norme di legge affermandone la piena applicabilità alla fattispecie concreta, senza però illustrare in alcun modo le circostanze fattuali che la integrano, né le ragioni a sostegno della proclamata applicabilità. Ne derivava una motivazione astratta e apodittica, priva di qualsivoglia attinenza alle argomentazioni delle parti.
La sentenza di primo grado, pur graficamente esistente, manca totalmente della disamina logica e giuridica degli elementi di fatto e di diritto introdotti dai contendenti. Impedisce così qualsiasi controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, ponendosi al di sotto del cd. “minimo costituzionale” cui si riferisce l’art. 111, comma 6, Cost.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione del giudice d’appello. La censura è inammissibile, perché il ricorrente omette completamente di riportare la motivazione della sentenza impugnata, con la quale peraltro nemmeno si confronta.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione al DM 55/14, art. 4, comma 5, per avere il giudice d’appello liquidato le spese nel valore medio anziché minimo. La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e, comunque, manifestamente infondata ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.: il ricorso non indica l’importo delle spese liquidate né fornisce le coordinate per inquadrare la liquidazione nei parametri normativi. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022), l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione delle spese entro i parametri normativi non richiede alcuna specifica motivazione.
Il ricorso è dunque rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante l’indefensio delle Amministrazioni intimate. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.