Inammissibile il motivo promiscuo che chiede un riesame delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 79 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano esposti in modo promiscuo, senza autonomo sviluppo, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., e il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. Il motivo ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Il Fatto

Una banca, creditrice di due fideiussori di società dichiarate fallite e incapienti, aveva convenuto in giudizio l’acquirente di un immobile per farne accertare la natura simulata della vendita e, in via subordinata, per ottenerne la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ..

Dopo l’accoglimento in primo grado della domanda di simulazione, la simulazione era stata esclusa in appello; la decisione era stata poi cassata con rinvio. In sede di rinvio la Corte d’appello ha respinto l’appello della banca, escludendo sia la prova della simulazione sia la consapevolezza della società acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice. La banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — censure di motivazione sui presupposti della simulazione assoluta e dell’azione revocatoria — sono stati illustrati in modo unitario. La ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse valutato gli indizi singolarmente, e non nella loro complessiva valenza, e avesse omesso di esaminare elementi rilevanti.

La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili per tre ordini di ragioni. La prima è lo sviluppo promiscuo dei due motivi, privi di autonomo sviluppo, con violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.

La seconda ragione attiene al nuovo perimetro del vizio di motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa o incomprensibile; fuori da tali ipotesi il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. A sostegno la Corte richiama Cass. Sez. I n. 7090 del 03.03.2022, Cass. Sez. VI-3 n. 22598 del 25.09.2018 e Cass. Sez. III n. 23940 del 12.10.2017.

La terza ragione concerne la deducibilità della doglianza ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ.. Il motivo deve indicare, a pena di inammissibilità, non solo le norme asseritamente violate ma anche specifiche argomentazioni per dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con esse, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa: richiama Cass. Sez. I n. 16700 del 05.08.2020, Cass. Sez. I n. 24298 del 29.11.2016 e Cass. Sez. Un. n. 23745 del 28.10.2020.

Nel caso concreto i motivi si limitano a proporre profili fattuali, senza individuare una sola affermazione della Corte territoriale in contrasto con le norme richiamate, traducendosi in un inammissibile sindacato sulla valutazione delle prove riservata al giudice di merito (Cass. Sez. II n. 21187 del 08.08.2019; Cass. Sez. II n. 1554 del 28.01.2004). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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