Tempo di lavoro e nullità parziale dell’accordo aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14845 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro. È pertanto orario di lavoro il tempo comunque trascorso all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche e accessorie, ove il datore non provi che il lavoratore sia libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico. La nullità parziale di una clausola contrattuale non si estende all’intero contratto se l’interessato non prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da invalidità, né è consentito al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello di alcuni lavoratori dipendenti di una società di telecomunicazioni e riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la parziale nullità del paragrafo 4 di un accordo aziendale del 27 marzo 2013, nella parte in cui prevedeva l’attestazione dell’inizio e della fine della prestazione mediante registrazione on line sulla postazione di lavoro.
La Corte territoriale ha riconosciuto come tempo effettivo di lavoro quello trascorso dalla timbratura del badge al tornello fino al completamento della procedura di log on, e viceversa dal log off alla timbratura in uscita, oltre al tempo di accensione e spegnimento del computer nella pausa pranzo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1419 c.c. e della clausola di inscindibilità, sostenendo che la nullità della singola previsione sull’orario dovesse estendersi all’intero accordo aziendale. La Corte ha respinto la censura rilevando che la società non ha impugnato la ratio della sentenza di appello, secondo cui non era stata fornita alcuna prova che senza quella clausola l’accordo non sarebbe stato sottoscritto.
Il Collegio ha precisato che il carattere inscindibile di una clausola non si deduce dalla riproduzione di una singola previsione, essendo onere del ricorrente allegare e riprodurre per intero le clausole dell’accordo per consentire il sindacato di legittimità. Il richiamo alle pronunce Cass. n. 22726/2011 e Cass. n. 195/2016 fonda tale rilievo.
Ai fini dell’art. 1419, primo comma, cod. civ., non è sufficiente che la clausola sia interconnessa o costituisca un corpo unico con il resto dell’accordo: occorre che il suo contenuto abbia carattere determinante, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza di essa. La scindibilità va accertata valutando la potenziale volontà delle parti rispetto all’ipotesi di mancato inserimento della clausola nulla, secondo il principio utile per inutile non vitiatur. In tal senso la Corte richiama Cass. n. 23950 del 2014, Cass. n. 2314 del 2016 e Cass. n. 18794 del 2023. L’onere di provare l’interdipendenza grava su chi ha interesse alla caducazione totale, restando precluso al giudice il rilievo d’ufficio.
Con il secondo motivo la società ha censurato il riconoscimento come orario di lavoro del tempo tra l’ingresso in sede e il log in. La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, non rinvenendo alcuna violazione di legge: la Corte d’appello si è adeguata all’interpretazione consolidata del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie in materia. Il tempo è stato qualificato come eterodiretto e obbligatorio, poiché è la datrice a determinare l’organizzazione degli spazi, la collocazione della postazione e la procedura di accensione. Rileva inoltre che fino al marzo 2013 quel tempo era considerato orario di lavoro e retribuito.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di quantificazione e prescrizione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, vertendo su accertamenti di fatto, e comunque infondato quanto alla prescrizione: il Collegio aderisce all’orientamento di Cass. n. 26246 del 2022, secondo cui, in mancanza di un regime di stabilità, il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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