Cessione in blocco dei crediti e onere probatorio della legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 14852 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco dei crediti, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, esonera la cessionaria dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto e si pone sullo stesso piano degli adempimenti prescritti dall’art. 1264 cod. civ., ma non la esonera dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nella cessione medesima. La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di provare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Ove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione, la dimostrazione può ritenersi soddisfatta mediante l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso pubblicato, purché tali indicazioni siano sufficientemente precise da consentirne la riconducibilità con certezza all’operazione; in caso contrario occorre produrre il contratto o i suoi allegati, ovvero fornire in altro modo la prova della cessione dello specifico credito.

Il Fatto

Una banca convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Rovigo, un debitore fideiussore nonché la società agricola conferitaria e la sua socia accomandataria, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dei conferimenti immobiliari eseguiti dal fideiussore nell’estate del 2012. Dedusse l’eventus damni, il consilium fraudis e la participatio fraudis della conferitaria.

Nel corso del giudizio si costituì la procuratrice speciale della cessionaria in blocco dei crediti della banca originaria. Il tribunale accolse la domanda e revocò gli atti di disposizione. La corte d’appello, in parziale riforma, confermò la revoca e rigettò le doglianze sulla legittimazione attiva della cessionaria. Le soccombenti ricorsero per cassazione con tre motivi, dolendosi della ritenuta tempestività della produzione del contratto di cessione in appello, della sufficienza del solo estratto di Gazzetta Ufficiale ai fini dell’allegazione e della deduzione presuntiva della consapevolezza del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che la cessionaria, intervenuta in primo grado ex art. 111 cod. proc. civ. in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ha accettato la lite nello stato in cui si trovava. Poiché la contestazione della legittimazione risultava formulata per la prima volta solo nella comparsa conclusionale delle convenute, e poiché la comparsa conclusionale ex art. 190 cod. proc. civ. non può introdurre questioni nuove, la produzione del contratto di cessione contestuale alla costituzione in appello deve ritenersi tempestiva, essendo avvenuta alla prima difesa successiva alla rituale contestazione.

Con il secondo motivo le ricorrenti censuravano la ritenuta sufficienza del solo estratto di Gazzetta Ufficiale. La Corte condivide la doglianza solo parzialmente e procede alla parziale correzione della motivazione: l’affermazione della corte distrettuale, ove intesa in senso assoluto, non è coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pubblicazione esonera dalla notifica della cessione ma non dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione. La prova può dirsi soddisfatta mediante l’avviso di cessione, purché le indicazioni ivi contenute siano sufficientemente precise da consentire la riconducibilità del credito con certezza; altrimenti occorre produrre il contratto o fornire prova in altro modo. Nel caso concreto, però, la produzione del contratto in appello e il rigetto del primo motivo rendono superfluo ogni ulteriore indugio.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Richiama il consolidato orientamento per cui l’acquisizione della qualità di debitore da parte del fideiussore risale alla nascita stessa del credito garantito: essendo l’atto dispositivo successivo alla garanzia, occorre soltanto la scientia damni, mentre è irrilevante la consistenza patrimoniale del debitore principale. Sulla prova presuntiva, la Corte ribadisce che la deduzione del vizio di violazione dell’art. 2729 cod. civ. esige l’indicazione puntuale del carattere irrispettoso dei paradigmi di gravità, precisione e concordanza; non basta opporre una diversa inferenza probabilistica. L’apprezzamento del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna delle ricorrenti alle spese e con l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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