Inammissibile il ricorso che censura statuizioni della sentenza non definitiva (Cass. civ. Sez. I n. 28073 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le censure proposte contro la sentenza definitiva di appello non possono investire statuizioni contenute nella precedente sentenza non definitiva, che avrebbero dovuto essere impugnate autonomamente. Il fatto che la sentenza non definitiva sia stata a sua volta impugnata per cassazione non esclude l’inammissibilità dei motivi formulati avverso la sola pronuncia definitiva, i quali devono pur sempre riguardare le statuizioni di quest’ultima. La disposizione di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b., che individua il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali, non ha efficacia retroattiva e non si applica ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio promosso dal titolare di una ditta individuale nei confronti di una banca, già Cassa di Risparmio, avente ad oggetto il saldo di un conto corrente. La Corte di appello ha dapprima emesso una sentenza non definitiva, decidendo in punto di diritto sul tasso applicabile alle clausole sugli interessi ultralegali.
Con la successiva sentenza definitiva il saldo a credito del cliente è stato rideterminato in una somma precisa. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola sentenza definitiva, articolando due motivi; la banca ha resistito con controricorso, depositando memoria. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui la parte ricorrente ha chiesto che seguisse la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda di rideterminazione del saldo formulata dalla banca in sede di gravame, con applicazione del criterio dell’art. 1284, terzo comma, c.c. La Corte rileva che tale censura avrebbe dovuto essere proposta impugnando la sentenza non definitiva, che già aveva statuito sul punto.
La Suprema Corte osserva come la pronuncia non definitiva avesse accolto il motivo di gravame della banca relativo al tasso sostitutivo applicabile dall’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria. Essendo il contratto anteriore a tale normativa, il giudice del merito aveva ritenuto applicabili gli interessi al tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c.
Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 5 l. n. 154/1992 e dell’art. 117 t.u.b., per avere il giudice indicato gli interessi legali anziché i tassi minimi e massimi dei buoni ordinari del Tesoro. Anche tale doglianza è dichiarata inammissibile, perché rivolta contro una statuizione contenuta nella pronuncia non definitiva, non impugnata autonomamente.
Il Collegio aggiunge un ulteriore rilievo, definito assorbente: la censura sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la disposizione dell’art. 117, comma 7, t.u.b. non è retroattiva e non si estende ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore. Vengono richiamati i precedenti Cass. n. 34600 del 2022, Cass. n. 34740 del 2019, Cass. n. 4853 del 2007 e Cass. n. 28302 del 2005.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato.
Nota della Redazione
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