Revocatoria dell’ipoteca del fideiussore e spese al difensore di più soggetti (Cass. civ. Sez. I n. 14851 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di ipoteca volontaria da parte del fideiussore, successiva al sorgere del credito garantito, è atto dispositivo revocabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., perché integra assunzione di un’obbligazione idonea ad alterare la garanzia patrimoniale generica. L’eventus damni ricorre anche in presenza di una mera variazione qualitativa del patrimonio, che renda più incerta o difficoltosa l’esazione coattiva. Quanto allo stato soggettivo, l’atto di costituzione di ipoteca a fronte di dilazione di pagamento è da considerarsi gratuito quanto alla causa, con conseguente irrilevanza della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo. Infine, il difensore che assiste più soggetti in identica posizione processuale ha diritto alla duplicazione del compenso quando la difesa comporti l’esame di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte per ciascuno di essi.

Il Fatto

La banca creditrice agisce in revocatoria nei confronti del fideiussore e della di lui coniuge, nonché della società acquirente, per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’ipoteca volontaria concessa sui loro immobili a garanzia di un debito già scaduto. Il Tribunale di Ancona accoglie la domanda e dichiara l’inefficacia dell’atto limitatamente alla quota del fideiussore.

La Corte di appello di Ancona accoglie parzialmente il gravame dei coniugi, confermando la revocatoria e riformando il capo sulle spese di primo grado, che pone a carico del solo fideiussore e della società, riconoscendo l’estraneità della coniuge alla vicenda sostanziale. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamenta la nullità della sentenza per avere la corte territoriale applicato la disciplina del fondo patrimoniale a una fattispecie estranea, è dichiarato inammissibile. La corte distrettuale ha ricondotto il riferimento a un mero refuso, motivando poi sull’applicazione dell’art. 2901 cod. civ.; l’argomentazione supera il minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e non integra alcuna delle ipotesi di nullità individuate da Sezioni Unite n. 32000 del 2022.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte osserva che eventus damni e scientia damni risultano esaustivamente motivati, non essendo necessario che il giudice prenda in esame ogni argomentazione delle parti. I motivi, nella sostanza, tendono a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.

Nel merito la Corte chiarisce che la prestazione di garanzia, reale o personale, costituisce atto dispositivo, poiché integra l’assunzione di un’obbligazione. Il requisito dell’eventus damni prescinde da ogni valutazione sulla consistenza patrimoniale del garantito e sulla sua solvibilità (richiamata Cass. n. 2400 del 1990, ribadita da Cass. n. 3462 del 2024). Quanto agli atti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore risale alla nascita del credito, con la conseguenza che, se l’atto è successivo, è sufficiente la scientia damni del fideiussore stesso.

Sulla natura dell’atto, la Corte ribadisce che la costituzione di ipoteca posteriore al sorgere del credito è atto a titolo gratuito, con indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che rilevi la pattuizione di una dilazione di pagamento, inerente a un motivo e non alla causa dell’accordo di garanzia (Cass. n. 28802 del 2018; Cass. n. 1414 del 2020).

Il quinto motivo è parzialmente fondato. La corte territoriale, pur ponendo le spese di primo grado a carico del solo fideiussore e della società acquirente, nulla ha stabilito sulle spese del rapporto processuale tra la banca e la coniuge, estranea al rapporto sostanziale. L’art. 91 cod. proc. civ. impone al giudice di regolamentare le spese quando definisce il procedimento. L’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, riferendosi ai “soggetti” e non alle “parti”, consente la duplicità del compenso quando la difesa comporti questioni specifiche e distinte per ciascun assistito. La sentenza è pertanto cassata sul punto e la causa decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con condanna della banca al pagamento delle spese di primo grado sostenute dalla coniuge, liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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