Canone occupazione suolo provinciale commisurato al numero delle utenze (Cass. civ. Sez. I n. 25149 del 14.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le occupazioni permanenti del suolo provinciale realizzate con cavi, condutture e impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi sono assoggettate al canone di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, nel testo modificato dall’art. 18 della legge n. 488/1999, che lo commisura al numero complessivo delle utenze, senza che rilevino i criteri di misurazione propri della T.O.S.A.P.. Il terzo comma dell’art. 63, in caso di coesistenza della tassa e del canone, prevede unicamente la detrazione dell’importo minore dal maggiore, con residuo obbligo di corrispondere la differenza, e non configura la T.O.S.A.P. quale misura massima del prelievo applicabile.

Il Fatto

Una società esercente il servizio di distribuzione elettrica riceveva dalla Provincia Regionale di Catania una cartella di pagamento per complessivi euro 53.322,47, a titolo di canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche riferito agli anni 2003 e 2004. La società contestava il criterio di calcolo adottato dall’ente, che applicava per ogni singola utenza l’arrotondamento al chilometro superiore, con conseguente triplicazione del dovuto, anziché procedere alla sommatoria delle occupazioni effettive e all’arrotondamento finale; contestava inoltre la detrazione della T.O.S.A.P. dal canone.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda con sentenza n. 1305/2015 e la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1128/2019, respingeva il gravame. La società ricorreva quindi in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine qualificatorio. Le questioni oggetto del giudizio sono estranee alla T.O.S.A.P., perché il prelievo richiesto trova fondamento nell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 e nelle previsioni del codice della strada, e non nel d.lgs. n. 507/1993. Ne consegue che i richiami giurisprudenziali in tema di T.O.S.A.P. non hanno valenza, essendo il C.O.S.A.P. corrispettivo di una concessione e non tributo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 14864 del 2006 e dal Cons. Stato, sez. V, n. 9184 del 2023.

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo vigente ratione temporis. La lett. f) dell’art. 63, secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, come sostituita dall’art. 18, primo comma, legge n. 488/1999, reca univoco riferimento, per le occupazioni del territorio provinciale, al numero complessivo delle utenze. Il criterio delle utenze non è smentito dalle disposizioni del codice della strada, poiché l’interpretazione letterale impone di non attribuire alla norma senso diverso da quello palese.

La Corte ribadisce così il triplice postulato esegetico: la legge finanziaria del 2000 ha introdotto un nuovo criterio applicativo per utenze; i criteri del d.lgs. n. 507/1993 non possono essere perpetuati in chiave sostanzialistica, traendo i due prelievi origine da fonti diverse; non è condivisibile l’assunto che l’art. 18 non abbia inciso sul metodo di calcolo del canone. Il motivo è respinto.

Sul secondo motivo, la Corte esamina l’art. 63, terzo comma, d.lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 18, secondo comma, legge n. 488/1999. La sostituzione della tassa con il canone è rimessa alla facoltà degli enti, che possono quindi coesistere. In tale ipotesi la norma prevede unicamente la detrazione dell’importo minore dal maggiore, residuando l’obbligo di corrispondere la differenza, secondo quanto già affermato con l’ordinanza n. 30778 del 2024. Il terzo comma non configura affatto la T.O.S.A.P. come misura massima del prelievo, contrariamente all’assunto della ricorrente. Il motivo è respinto.

La Corte rigetta integralmente il ricorso e compensa le spese, in ragione delle difficoltà implicate dalla puntuale ricostruzione del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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