Ricorso inammissibile se censure estranee ai motivi dell’art 360 cod proc civ (Cass. civ. Sez. I n. 14854 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a uno dei motivi previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo sufficiente, a tal fine, la sola indicazione numerica della norma. È pertanto inammissibile il ricorso che espone una congerie di argomenti non lineari, denunciati indistintamente come violazione di legge e come omesso esame di fatti decisivi, senza consentire di enucleare e perimetrare le critiche secondo la tassativa griglia normativa. La censura che, in realtà, solleciti una rivalutazione del fatto è inammissibile, e la carenza di autosufficienza non è sanata dal richiamo ad allegazioni mai esaminate nella decisione impugnata.

Il Fatto

La controversia concerne la determinazione dell’indennità di espropriazione dovuta ai proprietari di un terreno acquisito al patrimonio indisponibile del Comune in forza dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La Corte d’appello, pronunciando sull’opposizione alla stima, aveva liquidato un importo complessivo di oltre centomila euro, oltre interessi legali.

Il giudice di merito aveva qualificato il vincolo come preordinato all’esproprio, ritenendo irrilevante la preesistenza del tracciato stradale, e aveva applicato il regime delle c.d. zone bianche in ragione della decadenza del vincolo per decorso del termine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, resistito dai proprietari con controricorso.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denunciava l’omesso esame di un fatto storico principale e la violazione dell’art. 2 della legge n. 1187/1968, dell’art. 11 della legge n. 1150/1942 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 327/2001. Il Comune sosteneva che si trattasse di un vincolo conformativo e non espropriativo, con conseguente inapplicabilità della decadenza quinquennale.

La Corte ha preliminarmente ribadito che il ricorso deve articolarsi in censure riconducibili in modo immediato a uno dei cinque motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32415/2021. Non occorrono formule sacramentali, ma è indispensabile che le doglianze individuino con chiarezza i vizi prospettati.

Nella specie, il motivo è stato giudicato caratterizzato da scarsa tassatività e specificità, oltre che dalla mescolanza indistinta di profili di violazione di legge e di omesso esame. Tale confusione non ha consentito di enucleare e perimetrare compiutamente le critiche.

La Corte ha poi rilevato che la doglianza era diretta a sollecitare la rivalutazione dei fatti, invero neppure compiutamente indicati, il cui esame non risultava omesso. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata giudicata completa ed esaustiva sulla natura del vincolo, anche in base all’accertamento demandato al consulente tecnico.

Quanto alla preesistenza della strada, ad uso dei soli proprietari, la Corte ha osservato che essa era stata esaminata, mentre il riferimento al vincolo di rispetto non risultava compiutamente spiegato né menzionato nella decisione impugnata: sotto tale profilo la censura difetta anche di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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