Giudizio di rinvio e ricostruzione del fascicolo di primo grado (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14908 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, in mancanza del reperimento del fascicolo di ufficio del primo grado, il giudice è tenuto a concedere alle parti un termine per la ricostruzione degli atti. Solo l’omissione di tale provvedimento può tradursi in un vizio della sentenza deducibile in sede di legittimità, in quanto comporta la menomazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione. Ove invece il giudice abbia autorizzato la ricostruzione e le parti non abbiano presentato alcuna istanza né chiesto un rinvio a tal fine, non è ravvisabile alcun error in procedendo. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la banca datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore di dirigente. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità di una disposizione contrattuale collettiva e accolto la domanda, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello, in sede di reclamo, aveva rigettato la domanda, escludendo la natura dirigenziale delle mansioni svolte.
La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva accolto il ricorso del lavoratore, indicando la Corte d’appello di Salerno come giudice del rinvio e affermando una nozione di dirigente aderente alla contrattazione collettiva di categoria. Riassunto il giudizio, la Corte distrettuale ha respinto l’appello della società, la quale ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, l’erronea interpretazione delle proprie conclusioni in sede di riassunzione, con la violazione degli artt. 112, 156, 392 e 394 cpc. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse: anche ammesso l’errore interpretativo, i giudici del rinvio hanno comunque esaminato il merito dell’appello e si sono attenuti ai principi statuiti in sede rescindente, applicando correttamente l’art. 394 cpc.
Il secondo motivo censurava la decisione assunta sulla base degli atti disponibili, senza disporre la ricostruzione del fascicolo di ufficio mancante. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio aveva invece autorizzato la ricostruzione degli atti e che la società non ha dedotto di avere presentato alcuna istanza né di avere chiesto un rinvio a tal fine.
Il Collegio ha richiamato il principio, ribadito in sede di legittimità (Cass. 19142/2005), secondo cui, in mancanza del fascicolo di ufficio di primo grado, il giudice d’appello deve concedere un termine per la sua ricostruzione, salvo che i fatti processuali siano pacifici. Solo l’omissione di tale provvedimento integra un vizio deducibile per cassazione. Nel caso concreto nessun error in procedendo è ravvisabile.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1361 e ss. c.c. e dell’art. 2103 c.c. in relazione alla contrattazione collettiva del credito, è anch’esso inammissibile. Esso critica unicamente la valutazione di circostanze di fatto, non rivisitabili in sede di legittimità, a fronte di un esame complessivo ed esaustivo dei giudici di rinvio, che hanno valorizzato l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale del lavoratore.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.