Geometri, contributo minimo dovuto anche per attività saltuaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5195 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’esercizio del potere regolamentare della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti che, mediante lo Statuto approvato con d.m. 27.2.2003, impone il contributo previdenziale minimo anche in caso di attività professionale esercitata in forma saltuaria od occasionale. L’obbligo di iscrizione alla Cassa grava su tutti i soggetti iscritti all’albo dei geometri e prescinde dalla produzione di reddito e dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. L’art. 5 dello Statuto non deroga ai presupposti normativi della legge n. 773/1982, ma ne specifica l’attuazione in coerenza con l’autonomia riconosciuta dal d.lgs. n. 509/1994. Ai fini della saltuarietà dell’attività può rilevare anche un numero esiguo di atti professionali in rapporto all’arco temporale considerato.

Il Fatto

Un geometra iscritto all’albo riceveva dalla Cassa di previdenza di categoria una cartella di pagamento per i contributi previdenziali minimi relativi al periodo 2008-2012, a seguito di iscrizione d’ufficio. La cartella, notificata dal concessionario della riscossione, veniva opposta dal professionista, che otteneva in primo grado l’accoglimento dell’opposizione. La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia, ritenendo che l’autonomia statutaria della Cassa non potesse modificare i presupposti normativi dell’iscrizione e accertando che nel periodo considerato il professionista aveva compiuto trentatré atti, per lo più depositi telematici di pratiche catastali, insufficienti a provare l’abitualità dell’attività.

Avverso la sentenza la Cassa proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrati da memoria. Il professionista resisteva con controricorso; l’agente della riscossione rimaneva intimato. Il collegio riservava il termine per il deposito del provvedimento all’esito dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, intimamente connessi, e li ritiene fondati. Il ragionamento della Corte d’appello muove dal presupposto che l’obbligo contributivo presupponga un esercizio continuativo della professione, ai sensi della legge n. 773/1982, non derogabile dallo Statuto della Cassa. La Corte territoriale aveva dedotto il difetto di continuità dal numero contenuto di atti compiuti nel quinquennio.

Gli assunti dell’appello sono però contrari al più recente orientamento della Cassazione, che il collegio ribadisce. A partire da un precedente del 2021, confermato da decisioni successive del 2022 e del 2023, è stato affermato che è legittimo il potere regolamentare della Cassa laddove impone l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.

Da tale principio deriva l’obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri. La Corte precisa che è irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. L’attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è concettualmente diverso da quello condotto dalla Corte d’appello.

Quanto alla valutazione probatoria, la Corte chiarisce che ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero in rapporto all’arco temporale considerato: nel caso di specie si discute di trentatré atti nel periodo 2008-2012. Il terzo motivo, relativo alla ripartizione dell’onere probatorio, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

In conclusione il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riparametri l’accertamento di fatto alla luce dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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