Compenso amministratore giudiziario di beni sequestrati: termine di decadenza di cento giorni (Cass. civ. Sez. II n. 14906 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di cento giorni previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 si applica anche agli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell’ambito di processi penali per reati di mafia, quali ausiliari del giudice privi di una disciplina derogatoria speciale. Il dies a quo coincide con la data del dissequestro dei beni amministrati, che segna la cessazione dell’attività di custodia-gestione, e non con la presentazione del rendiconto finale. La disciplina dettata dal d.P.R. n. 177/2015 attiene alla sola misura delle spettanze e non incide sul rapporto con il giudice né sui termini di decadenza. Il trattamento differenziato riservato al custode dall’art. 72 d.P.R. n. 115/2002 non è estensibile in via analogica all’amministratore giudiziario.
Il Fatto
Due professionisti avevano svolto le funzioni di amministratori giudiziari di un complesso di beni sequestrati — quattro aziende, quattordici terreni e un appartamento — nell’ambito di una procedura penale per reati di mafia, fino al dissequestro intervenuto nel luglio 2016. Con istanza presentata il 29 aprile 2019 avevano chiesto al Gip la liquidazione del saldo del compenso.
Il Gip aveva respinto l’istanza per intervenuta decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, essendo decorsi oltre cento giorni dal compimento delle operazioni. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 dicembre 2019, aveva rigettato l’opposizione, confermando l’applicabilità del termine e la sua decorrenza dalla data del dissequestro. I professionisti hanno proposto ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e del d.P.R. n. 177/2015.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la posizione dell’amministratore giudiziario nel sistema del testo unico sulle spese di giustizia. L’amministratore rientra tra i soggetti competenti in una determinata arte o professione, o comunque idonei al compimento di atti che il magistrato può nominare a norma di legge, e va pertanto collocato tra gli ausiliari del giudice.
Discende da tale qualificazione l’applicabilità della disciplina generale dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, in assenza di una speciale disciplina derogatoria. La Corte richiama il proprio precedente Cass. n. 11577 del 2017, reso sotto la vigenza della legge n. 575/1965, che aveva già ricondotto i custodi nominati ai sensi degli articoli 2-sexies e 2-septies a tale categoria, trattandosi di soggetti investiti non di mera custodia, ma di compiti di conservazione e amministrazione di beni e aziende sotto il diretto controllo del giudice.
Gli amministratori giudiziari sono assimilabili a tali figure, svolgendo non la funzione conservativa tipica del custode, ma quella più dinamica di gestione di beni produttivi. Non è pertanto invocabile il regime più favorevole riservato al custode in senso stretto, per il quale l’art. 72 d.P.R. n. 115/2002 prevede un trattamento differenziato in tema di indennità di competenza.
Quanto alle censure sulla pretesa lacuna normativa, la Corte osserva che una disciplina applicabile era già rinvenibile nell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002: non vi era dunque alcuna lacuna da colmare, e il mancato riferimento a termini speciali nella delega conferita al Governo significa solo che, sotto questo profilo, non si è inteso modificare la disciplina vigente. Né la posizione del curatore fallimentare e del commissario giudiziale, allora autonomamente regolate, può fondare una disparità di trattamento, dipendendo da scelta discrezionale del legislatore.
Il secondo motivo è respinto sul dies a quo. Il compimento delle operazioni coincide con la data del dissequestro, che determina la cessazione dell’attività di custodia-gestione; il rendiconto assolve alla sola funzione di far constare a posteriori le attività svolte. Diversamente opinando, si consentirebbe all’amministratore di procrastinare a piacimento la richiesta di pagamento, vanificando le esigenze di certezza della spesa pubblica sottese al termine.
Nota della Redazione
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