Inquadramento superiore escluso se le mansioni corrispondono alla qualifica formale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14907 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento superiore, le censure che contestano la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del merito operata dal giudice di appello sono inammissibili in sede di legittimità, perché sollecitano una rivisitazione del merito non consentita. Il vizio di motivazione è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria. L’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è integrato dalla mancata valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione. La valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando ricorra una reiezione implicita o un assorbimento della domanda in altre statuizioni.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una banca, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria di Quadro direttivo di terzo livello e dei successivi avanzamenti professionali. Il Tribunale, con pronunce non definitiva e definitiva, aveva accolto in parte la domanda; la Corte d’Appello di Catania, in riforma, ha rigettato la pretesa originaria e ha condannato il dipendente a restituire alla banca la somma di euro 53.336,35 già corrispostagli in esecuzione delle decisioni di primo grado, oltre interessi legali.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, cui la banca ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla qualificazione delle mansioni in concreto svolte rispetto alle qualifiche formali progressivamente attribuite.

La Motivazione della Corte

I primi sei motivi, esaminati congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono a sollecitare una rivisitazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità.

La Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vizio di motivazione è ormai censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria e incomprensibile (Sezioni Unite n. 22232 del 2016; Sez. n. 23940 del 2017; Sez. n. 22598 del 2018), ipotesi non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della pronuncia impugnata.

Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, la Corte ha precisato che il vizio specifico concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. n. 27415 del 2018; Sez. n. 19881 del 2014).

La Corte ha inoltre escluso che la questione della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. possa porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, potendosi configurare solo in ipotesi determinate, non ravvisabili nel caso di specie. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie emergenze probatorie, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Sez. n. 16467 del 2017).

Nel merito, la Corte territoriale aveva accertato la piena corrispondenza tra il contenuto professionale delle mansioni in concreto disimpegnate e le qualifiche formali via via attribuite, escludendo che la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione comportasse l’esercizio di poteri decisionali e gestori caratterizzanti la posizione di Quadro.

Anche il settimo, ottavo e nono motivo sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la figura dell’assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo in caso di totale carenza di considerazione della domanda o dell’eccezione (Sez. n. 21257 del 2014). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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