Contraddittorio endoprocedimentale e fatture oggettivamente inesistenti: onere di allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 14979 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, nelle verifiche cd. a tavolino relative a tributi armonizzati, determina l’invalidità dell’atto impositivo soltanto se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponga un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza). Le modalità di realizzazione del contraddittorio non sono a forma vincolata e sono ancorate al principio di effettività. Le dichiarazioni rese da terzi, inserite nel processo verbale di constatazione e recepite nell’avviso di accertamento, possono essere utilizzate quali elementi indiziari e concorrere alla formazione del convincimento del giudice. La valutazione della loro attitudine probatoria, unitamente alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica nei confronti di una ditta individuale, cessata nel 2009, la cui sede coincideva con l’abitazione privata del titolare. Il processo verbale di constatazione evidenziava la falsità oggettiva di alcune fatture emesse dalla predetta ditta.

Sulla scorta di quel verbale, l’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, disconoscendo i costi documentati da due fatture. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, valorizzando la fittizietà delle fatture. La società ricorreva per cassazione con undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale. Richiamando Cass. n. 37234 del 2022, Cass. n. 27421 del 2018 e le Sezioni Unite n. 24823 del 2015, ribadisce che l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio per le imposte armonizzate, ma che la sua violazione non travolge l’atto se il contribuente non enuncia in concreto le ragioni pretermesse.

Le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata: questionari, accesso agli atti o altre interlocuzioni preventive sono tutte ancorate al principio di effettività e alla prova di resistenza. La Corte richiama la giurisprudenza unionale (sentenza SC C.F. SRL, C-430/19) secondo cui l’annullamento consegue solo se, in mancanza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Nel caso concreto, la ricorrente non indica quali ragioni siano state conculcate.

Quanto al diritto al controinterrogatorio del delatore, la Corte richiama Cass. n. 6946 del 2015, Cass. n. 20032 del 2011 e Cass. n. 9316 del 2020: le dichiarazioni di terzi inserite nel verbale possono valere come fonti di prova presuntiva e non violano il divieto di prova testimoniale. Nella specie, la Commissione regionale non si è limitata a valorizzarle isolatamente, ma le ha inserite in un quadro indiziario più ampio.

La Corte esclude, infine, la deducibilità dei costi da reato e la rilevanza del motivo sull’omessa allegazione del verbale. Il relativo onere, osserva richiamando Cass. n. 7278 del 2022 e Cass. n. 2614 del 2016, è limitato ai documenti cui l’avviso fa riferimento. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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