Accertamento doganale, sospensione triennale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21659 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine triennale di decadenza dall’accertamento previsto dall’art. 221, § 3, del CDC è interrotto dalla presentazione di una notitia criminis e resta sospeso, ai sensi del successivo § 4, fino alla chiusura del procedimento penale. Se l’Amministrazione doganale ha notificato un avviso di accertamento in pendenza del processo penale e questo è stato impugnato in un giudizio tributario ancora pendente alla data di definizione del procedimento penale, il termine di decadenza resta ulteriormente sospeso fino alla definizione del giudizio tributario. Da tale definizione decorre il nuovo termine triennale per l’emissione di un ulteriore avviso, sostitutivo di quello annullato per ragioni formali. La nullità del primo avviso per incompetenza territoriale dell’Ufficio non preclude, in assenza di decadenze, prescrizioni o giudicato, l’emanazione di un nuovo atto da parte dell’Ufficio competente.

Il Fatto

La società contribuente, quale incorporante di altra società, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento suppletivo per diritti doganali e IVA all’importazione, riferito a una serie di bollette doganali. L’atto era stato emesso dall’Ufficio di Salerno dopo che l’Ufficio di Roma, autore dell’originario accertamento, era stato dichiarato incompetente. Quel primo accertamento era stato annullato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30808 del 22.12.2017, limitata al profilo dell’incompetenza.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo il nuovo accertamento tempestivo e le questioni di merito non coperte da giudicato. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti i motivi. Sul primo, esclude la violazione del giudicato: la pronuncia che annulla l’atto impositivo per ragioni formali non preclude, ma anzi impone all’Amministrazione, in assenza di decadenze o prescrizioni, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi. La sentenza n. 30808 del 2017 si era fermata al rilievo di incompetenza, dichiarando assorbite le ulteriori questioni e lasciando quindi il merito non deciso.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che la competenza territoriale degli uffici doganali è inderogabile: l’avviso dell’Ufficio incompetente è nullo. Tuttavia, chiarito il vizio, non vi è ragione per escludere che l’Ufficio competente emetta un nuovo atto, nel rispetto di prescrizioni e decadenze e salvo il giudicato.

Il nucleo della decisione è il terzo motivo, dove la Corte enuncia un principio di diritto sul termine di decadenza. Muovendo dalla Cass. n. 21444 del 06.07.2022, ricorda che il termine triennale dell’art. 221, § 3, del CDC è di prescrizione per l’azione di accertamento e riscossione dei diritti doganali ed è interrotto dalla notitia criminis, restando sospeso per la durata del procedimento penale ai sensi del § 4. La Corte aggiunge che, se l’avviso è stato notificato durante il processo penale e impugnato davanti al giudice tributario, il termine resta sospeso fino alla definizione del giudizio tributario, dal quale decorre il nuovo triennio per l’emissione di un ulteriore avviso sostitutivo.

Applicando il principio, la notitia criminis del 12.06.2008 aveva interrotto e sospeso il termine, protrattosi oltre la definizione del giudizio penale (23.02.2014) per la pendenza di quello tributario, definito solo il 22.12.2017. Da tale data decorre il nuovo triennio: la notificazione del nuovo avviso dell’08.10.2019 è tempestiva. La motivazione della sentenza impugnata è corretta in tal senso.

Sul quarto motivo, relativo all’abuso del diritto in materia di contingentamento tariffario, la Corte rileva che l’accertamento sulla condotta surrettizia della società è una valutazione di fatto del giudice di merito, non rivedibile in sede di legittimità. Il quinto motivo, pur astrattamente fondato, è reso irrilevante dall’infondatezza del quarto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *