Sanzioni accise: prescrizione riscossione e divieto di ultrapetizione (Cass. civ. Sez. V n. 26459 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 distingue il termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione o di irrogazione (comma 1) dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata (comma 3). Per le sanzioni previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995, in assenza di specifiche disposizioni sul termine, si applica la disciplina generale tributaria. Il termine di decadenza, avendo natura sostanziale ma disponibile, non è rilevabile d’ufficio e non può essere proposto per la prima volta in appello, dovendo essere eccepito dal contribuente. Il giudice d’appello incorre nel vizio di ultrapetizione quando esamina d’ufficio la sussistenza dei presupposti della sanzione non contestati dal ricorrente con l’atto introduttivo.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una contribuente, del provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso per l’anno 2015 in relazione all’illecita sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento d’imposta. Il prelievo irregolare era stato accertato in data 9.06.2015 e la fattura per i maggiori consumi emessa il 29.06.2015; l’atto sanzionatorio era stato notificato solo il 2.03.2021.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando la prescrizione quinquennale della pretesa erariale. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando la decisione e rilevando, altresì, che la contribuente non poteva essere chiamata a rispondere della sanzione non essendo autrice del comportamento illecito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, con il primo motivo, la distinzione tra decadenza dal potere sanzionatorio e prescrizione del diritto alla riscossione. Il d.lgs. n. 504 del 1995 non contiene specifiche disposizioni sul termine delle sanzioni, per cui trova applicazione la disciplina generale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. La norma mutua l’impostazione penalistica: il comma 1 fissa il termine di decadenza per la notificazione dell’atto, corrispondente ai termini di prescrizione del reato; il comma 3 fissa il termine di prescrizione del diritto alla riscossione, corrispondente ai termini di prescrizione delle pene.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, una volta divenuto definitivo l’atto di contestazione per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza del comma 1, ma solo quello di prescrizione del comma 3 (Cass. n. 2613 del 2020; Cass. n. 19180 del 2022). Il termine di decadenza ha natura sostanziale, ma è riservata al contribuente la scelta di avvalersi della relativa eccezione, che non è rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in grado d’appello (Cass. n. 171 del 2015).
Nel caso di specie, la contribuente aveva eccepito la prescrizione del diritto al recupero dell’accisa, non la decadenza dal potere di irrogare le sanzioni. La Corte territoriale ha quindi erroneamente assimilato le due eccezioni, pronunciandosi su un profilo non dedotto. Il primo motivo è accolto.
Con il secondo motivo, la Corte rileva il vizio di ultrapetizione. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice altera il petitum o la causa petendi, attribuendo un bene diverso da quello richiesto (Cass. n. 17897 del 2019). È vero che il giudice può qualificare diversamente la domanda, purché i fatti costitutivi coincidano con quelli allegati (Cass. n. 32932 del 2024), ma nella specie la contribuente aveva contestato solo la prescrizione e la nullità dell’atto per omessa valutazione delle memorie difensive, senza censurare i presupposti della pretesa sanzionatoria. La questione della riconducibilità del comportamento illecito alla contribuente si pone del tutto al di fuori del perimetro della domanda. Anche il secondo motivo è fondato.
Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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