Competenza territoriale inderogabile nel processo tributario e sede dell’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 12657 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria, è sancita come inderogabile dall’art. 5 del d.lgs. n. 546/1992 e si radica nel luogo ove ha sede l’ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato. La sua violazione è rilevabile anche d’ufficio in pendenza del grado di giudizio e si converte in motivo di impugnazione. Per assicurarne l’inderogabilità, il giudice dell’impugnazione deve rimettere le parti avanti il giudice ritenuto competente, onde rieditare il grado di giudizio ove la competenza è stata violata. Nel giudizio di merito ciò avviene mediante l’art. 5, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992; nel giudizio di legittimità mediante l’art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, senza possibilità di applicare il regolamento di competenza.
Il Fatto
La società contribuente presentava alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, per il tramite della direzione provinciale, istanza di disapplicazione delle disposizioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, deducendo l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi e incrementi di rimanenze nella misura minima prevista per l’anno d’imposta 2014. L’Ufficio rigettava l’istanza per carenza dei requisiti dei dipendenti minimi. La società impugnava il diniego avanti la commissione tributaria provinciale, che accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Ufficio.
In appello la società otteneva la riforma della decisione e il riconoscimento della competenza di Sondrio, sul rilievo che ivi aveva sede l’articolazione territoriale dell’Ufficio che aveva adottato l’atto impugnato. L’Agenzia delle entrate ricorreva per Cassazione con unico mezzo; la contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato all’art. 360, n. 2, cod. proc. civ. per falsa applicazione degli artt. 4, 5, 10, 18, 50 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e di ulteriori disposizioni. L’Agenzia censura la violazione della competenza inderogabile delle commissioni tributarie: il giudizio andava incardinato avanti il collegio ove ha sede l’Ufficio che ha adottato l’atto, che nella specie era la direzione regionale, e non quella di Sondrio.
La Corte ritiene il motivo fondato. La competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è regolata dal luogo in cui si trova l’Ufficio che ha adottato il provvedimento impugnato. Il rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo era stato adottato dalla competente direzione regionale e non dalla sua articolazione provinciale: il giudizio andava quindi incardinato avanti la commissione tributaria provinciale di Milano.
Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento, da cui non ravvisa ragioni per discostarsi. La competenza si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario che ha emesso il provvedimento, in forza della lettera dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, che la radica sull’allocazione spaziale dei soggetti in causa e non su criteri contenutistici (Cass. V n. 4682/2012; Cass. V n. 15864/2004). L’inderogabilità consente di sollevare l’eccezione anche alla parte che ha indirizzato il ricorso al giudice incompetente, attesa la natura inderogabile della competenza e la possibilità di sollecitare i poteri officiosi del giudice (Cass. V n. 20671/2014; Cass. V n. 25194/2022).
L’annullamento della sentenza deve tradursi in rinvio al giudice la cui competenza è stata violata, per assicurarne l’effettiva inderogabilità mediante la riedizione del giudizio. In sede di legittimità si applica l’art. 382, secondo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 62, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, con indicazione del giudice competente di primo grado e termine per la riassunzione (Cass. V n. 18132/2021).
In conclusione il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, competente ratione loci, con termine per la riassunzione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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