Giudicato implicito sulla giurisdizione e ricorso alle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un. n. 15267 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile e va qualificato come proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, cod. proc. civ., perché investe la portata delle norme processuali che regolano la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione, e non una norma meramente processuale interna ai limiti della giurisdizione. Il sindacato delle Sezioni Unite si estende alle disposizioni che regolano la deducibilità e il rilievo del difetto di giurisdizione, potendo essere sollecitato anche dal controricorrente. Non si forma tuttavia giudicato implicito sulla giurisdizione quando il giudice amministrativo, rigettando la domanda ex art. 112 cod. proc. amm. e convertendo l’azione da esecuzione ad annullamento-accertamento, abbia rimesso al giudice della prosecuzione l’esame di ogni ulteriore questione, compresa quella di giurisdizione. Le censure di ultrapetizione e di omesso esame di fatto decisivo restano estranee al sindacato di legittimità per motivi inerenti alla giurisdizione.
Il Fatto
Un avvocato, già dipendente dell’INPS e in quiescenza, convenne l’Istituto davanti al TAR del Lazio per ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui, a decorrere dall’ottobre 2019, l’ente recuperava con ritenuta diretta di un quinto della pensione somme ritenute non spettanti, per effetto dell’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto della quota degli onorari professionali percepiti in costanza di rapporto.
Il TAR si dichiarò carente di giurisdizione; il Consiglio di Stato, in riforma, affermò la giurisdizione amministrativa e rimise le parti davanti al TAR. Investito di un secondo ricorso, il TAR, con sentenza parziale, convertì il rito da esecuzione ad annullamento-accertamento e si riservò l’esame nel merito di tutti i profili pregiudiziali, compresa la giurisdizione. Nel frattempo la Cassazione, su ricorso dell’INPS, ritenne la giurisdizione del giudice ordinario. Il Consiglio di Stato, definendo il gravame avverso la sentenza parziale, accolse l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Istituto ed escluse il giudicato implicito. Contro questa decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., sostenendo che sul difetto di giurisdizione si sarebbe formato un giudicato implicito, non essendo stata la relativa eccezione accolta in primo grado né impugnata dall’INPS davanti al Consiglio di Stato dinanzi al quale la questione sarebbe stata solo riproposta ex art. 346 cod. proc. civ.
Le Sezioni Unite ritengono il ricorso ammissibile ma infondato. Il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato che deduca la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione è qualificabile come proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, poiché non involge una norma meramente processuale interna ai limiti della giurisdizione, ma la portata delle norme che regolano la formazione del giudicato, a prescindere dall’interpretazione datane dal giudice amministrativo. Il sindacato si estende alle disposizioni sulla deducibilità e sul rilievo del difetto di giurisdizione e può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione del giudicato.
Nel merito, la Corte esclude che nella specie si sia formato alcun giudicato implicito. Il TAR, rigettando la domanda ex art. 112 cod. proc. amm. e convertendo l’azione da esecuzione ad annullamento-accertamento, ha in motivazione chiarito che il gravame conteneva domande orientate al più generale accertamento del diritto del ricorrente all’annullamento dei provvedimenti dell’Istituto, e che dal giudicato invocato emergeva, favorevole ai ricorrenti, la sola questione di prescrizione.
Il Tribunale amministrativo, dunque, ha rimesso al giudice della prosecuzione del giudizio l’approfondimento di ogni ulteriore questione legata alla sussistenza della giurisdizione. Il Consiglio di Stato non era perciò vincolato da alcun giudicato e correttamente ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Le censure di ultrapetizione e di omesso esame di un fatto decisivo non possono costituire oggetto del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione: l’eccesso di potere giudiziario rileva solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, mentre i vizi processuali o di omessa pronuncia restano circoscritti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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