Divisione ereditaria, sorteggio solo per quote di eguale valore (Cass. civ. Sez. II n. 17176 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella divisione ereditaria l’estrazione a sorte prevista dall’art. 729 c.c. opera esclusivamente per le porzioni di eguale valore; quando le quote dei condividenti siano diseguali, per effetto della diversa quota ereditaria o dell’imputazione delle donazioni in collazione, il giudice procede alla loro attribuzione diretta. Le differenze di valore tra le quote, ancorché di modesta entità, non legittimano la deroga alla regola del sorteggio per le porzioni eguali né la sua estensione alle porzioni diseguali. In tema di godimento esclusivo di beni comuni, il danno subito dal condividente è oggetto di presunzione relativa fondata sulla normale fruttuosità del bene, con onere dell’occupante di provare l’anomala infruttuosità dello specifico immobile.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria di un de cuius, cui erano succeduti il coniuge superstite e i figli, con l’intervento di una creditrice ipotecaria. Il Tribunale di Marsala, previa collazione delle donazioni effettuate in vita, approvava il progetto di divisione, disponendo l’attribuzione di determinati beni ad alcuni condividenti, l’estrazione a sorte delle restanti quote tra le sorelle, il versamento dei conguagli e la condanna al rendiconto dei frutti in favore dei coeredi che ne avevano fatto domanda.
La Corte d’Appello di Palermo rigettava i gravami, disponendo solo la correzione di un errore materiale relativo agli interessi legali sulle somme dovute a titolo di rendiconto. Avverso tale decisione uno dei coeredi proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, senza difese degli intimati in questa fase.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava l’applicazione dell’art. 729 c.c., sostenendo che la differenza di valore tra le quote, quantificata in circa un migliaio di euro, non legittimasse la deroga alla regola dell’estrazione a sorte per tutte le porzioni. La Corte ha ritenuto il motivo destituito di fondamento, osservando che per effetto della collazione non tutte le quote avevano pari valore, sia per la diversa quota del coniuge superstite sia per le donazioni imputate ai figli maschi.
La Corte ha precisato che, ancorché le differenze monetarie non siano eccessive, resta incontestabile che si tratti di quote di valore differente, con conseguente non censurabilità dell’operato del giudice di merito, che ha limitato il sorteggio alle sole quote di eguale valore e proceduto all’attribuzione diretta per quelle diseguali. L’affermazione del ricorrente contrasta con l’oggettività del dato matematico.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 720 e 727 c.c., per la scelta di frazionare un immobile in più unità anziché assegnare interi cespiti. La Corte ha richiamato Cass. n. 17862/2020, secondo cui nella formazione delle porzioni non è richiesta un’assoluta omogeneità, ben potendo taluni beni essere assegnati per l’intero a una quota e altri ad altra, salvi i necessari conguagli, dovendosi evitare un eccessivo frazionamento. Ha inoltre richiamato Cass. n. 726/2018, che consente di privilegiare il progetto con conguagli minimi. La valutazione resa è però apprezzamento di fatto, insindacabile in legittimità, anche per la previsione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e per il meccanismo dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., vertendosi in caso di doppia conforme.
Il terzo motivo censurava la condanna al risarcimento per la detenzione esclusiva di immobili, deducendo l’assenza di prova del danno. La Corte ha richiamato Cass. n. 39/2021, secondo cui nell’occupazione illegittima il danno è oggetto di presunzione relativa, con onere dell’occupante di provare l’infruttuosità del bene, e Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, che individua il fatto costitutivo nella perdita della concreta possibilità di godimento, liquidabile equitativamente con il parametro del canone locativo di mercato. Il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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