Terzo pignorato litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (Cass. civ. Sez. III n. 9155 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a una espropriazione presso terzi, ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Tale qualificazione vale anche per le opposizioni a espropriazioni di crediti a mezzo ruolo, intraprese nelle forme speciali dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. La mancata integrazione del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità. Essa comporta l’annullamento della pronuncia e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ.
Il Fatto
Per il recupero di crediti tributari e non tributari, l’Agenzia delle Entrate Riscossione promosse in danno del contribuente, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, una procedura di espropriazione di crediti presso il terzo pignorato, una banca. L’esecutato propose opposizione all’esecuzione, contestando plurime ragioni.
Il Tribunale di Roma accolse parzialmente l’opposizione solo per alcuni crediti azionati. La Corte di Appello di Roma disattese l’appello dell’opponente. Il contribuente ricorse per cassazione con cinque motivi, resistendo la concessionaria alla riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo dare conto dei motivi di legittimità, perché rispetto alla loro disamina assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale che invalida l’intero giudizio di merito e la sentenza gravata, essendosi svolto a contraddittorio non integro.
Il Collegio richiama il principio già enunciato secondo cui nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, come affermato da Cass. n. 13533 del 2021. Ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza fondano tale conclusione, giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive non è mai indifferente per il terzo, in ragione degli obblighi che egli deve assolvere quale ausiliario di giustizia.
A tale regola la Corte dà continuità, richiamando Cass. n. 26114 del 2021, Cass. n. 37929 del 2021, Cass. n. 39973 del 2021 e Cass. n. 31391 del 2023, precisando che essa trova applicazione anche per le opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo.
Nel caso concreto è pacifico che al giudizio, avente a oggetto opposizione avverso espropriazioni presso terzi nelle forme speciali dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha mai partecipato, in ambedue i gradi di merito, il terzo pignorato. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in sede di legittimità, e importa, a mente degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., l’annullamento della pronuncia e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure.
La sentenza è pertanto cassata, con travolgimento anche di quella appellata per il vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile, e con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché esamini nuovamente l’opposizione nel contraddittorio con i soggetti pretermessi. Al giudice del rinvio è rimessa la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, incluse quelle del grado di legittimità.
Nota della Redazione
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