Leasing traslativo, penale e detrazione del prezzo di rivendita (Cass. civ. Sez. III n. 4236 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing traslativo risolto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, la clausola penale che prevede l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito è coerente con il secondo comma dell’art. 1526 cod. civ., ma va letta alla luce del parametro della buona fede contrattuale di cui all’art. 1375 cod. civ., dovendosi detrarre dal vantaggio contrattuale del concedente il valore di mercato residuo del bene. Ove la ricollocazione sia già avvenuta, il parametro da assumere è il prezzo effettivamente incassato e non il valore di mercato ricostruito in perizia, spettando all’utilizzatore dedurre e provare che la liquidazione sia stata effettuata dal concedente in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria dell’utilizzatore.
Il Fatto
Una società di leasing aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell’utilizzatore per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere, nell’ambito di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’imbarcazione da diporto. Il Tribunale aveva revocato l’ingiunzione, condannando l’utilizzatore al pagamento della differenza tra i canoni, al netto degli interessi oltre la soglia usuraia, e il valore di mercato del bene accertato in sede peritale, maggiore rispetto a quello ricavato dalla rivendita.
La Corte di appello aveva riformato la decisione, qualificando il contratto come leasing traslativo e affermando che doveva essere detratto il prezzo della rivendita, non quello della stima peritale, non avendo l’utilizzatore provato che la ricollocazione era avvenuta per un valore inferiore ad altre offerte reperibili. L’utilizzatore ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo errori sulla disciplina applicabile e sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
I motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono complessivamente infondati. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 2061 del 2021, secondo cui la disciplina dei commi 136-140 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché per i contratti anteriormente risolti resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 cod. civ. e non dell’art. 72-quater l. fall.
La questione giuridica centrale riguarda la corretta lettura dell’art. 1526, secondo comma, cod. civ. Il risarcimento del danno del concedente può essere determinato anticipatamente mediante clausola penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ.; se la penale è manifestamente eccessiva — la c.d. clausola di confisca — va ridotta dal giudice, anche d’ufficio, ove la penale sia stata oggetto di domanda o di eccezione nel rispetto delle preclusioni di rito.
La clausola che prevede l’acquisizione dei canoni con detrazione dell’importo ricavato dalla vendita del bene restituito è invece reputata coerente con la norma codicistica. Essa deve essere letta alla luce del parametro della buona fede contrattuale, con necessaria detrazione del valore di mercato residuo del bene dal vantaggio contrattuale del concedente. Nel caso di rivendita, il prezzo della stessa costituisce concretizzazione del valore di mercato da assumere a parametro.
La Corte ribadisce il principio — già affermato con la sentenza n. 16632 del 2023 — per cui, essendo di regola necessario fare riferimento al prezzo effettivamente incassato e non al valore di mercato, spetta all’utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dal concedente in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria. Non si tratta di prescindere immotivatamente dalle risultanze peritali né di addossare oneri probatori in contrasto con il principio di vicinanza, bensì di considerare che le risultanze dell’alienazione devono presumersi la migliore attestazione del valore ricercato dal creditore.
Nella fattispecie, la clausola penale era stata oggetto di eccezione sin dalla comparsa di costituzione e risposta. Il Collegio di merito ha accertato che il concedente inviò una missiva all’utilizzatore chiedendo di trasmettere eventuali offerte di acquisto da parte di terzi, senza risposta prima della vendita, sicché la conclusione della Corte territoriale risulta pienamente corretta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di cassazione e contributo unificato.
Nota della Redazione
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