Accertamento parziale e deleghe di firma: oneri del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15401 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la delega di firma dell’avviso di accertamento a funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna; essa può essere attuata mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal delegato. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, l’Amministrazione finanziaria vi è obbligata solo per i tributi armonizzati, purché il contribuente alleghi in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; per i tributi non armonizzati il vincolo sussiste solo se specificamente sancito. Nell’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, la liquida emersione di materia imponibile legittima la maggiore pretesa, spettando al contribuente contestare puntualmente in fatto gli elementi rivelatori.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un ingegnere un avviso di accertamento per Irpef, addizionali, Irap e Iva relativi al 2009. L’atto si fondava sull’incrocio dei dati dell’Anagrafe Tributaria e sulle certificazioni dei sostituti d’imposta, che evidenziavano maggiori compensi rispetto a quelli dichiarati dal professionista. Da qui la rettifica del reddito di lavoro autonomo e la liquidazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Il contribuente impugnava l’atto. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia confermava il rigetto. Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la notifica dell’avviso, lamentando l’assenza della relata e della ricevuta di ritorno. La Corte richiama il principio costante secondo cui, nella notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 l. n. 890/1982, si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle sulla notifica dell’ufficiale giudiziario; non va redatta alcuna relata di notifica e opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. La tempestiva impugnazione dell’atto conferma la ritualità della consegna.
Il secondo motivo contestava la validità della delega di firma, sul rilievo che la documentazione prodotta dall’Ufficio non individuava nominativamente il sottoscrittore. La Corte osserva che la delega realizza un decentramento burocratico interno, insindacabile, e che l’attuazione mediante ordini di servizio è sufficiente, bastando la qualifica del delegato. La tabella richiamata dal contribuente costituisce mero aggiornamento di disposizioni previgenti.
Il terzo motivo lamentava l’omesso contraddittorio preventivo. La Corte applica il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: per i tributi non armonizzati, come Irpef e Irap, non sussiste alcun obbligo generale; per quelli armonizzati, come l’Iva, l’obbligo esiste ma l’invalidità dell’atto presuppone che il contribuente alleghi le ragioni concretamente pretermesse. Nel caso di specie difetta la prova di resistenza.
Il quarto motivo censurava il difetto di prova dei presupposti dell’accertamento parziale. Il motivo è inammissibile perché non riproduce la motivazione dell’atto; è comunque infondato, poiché l’incrocio dei dati e l’incoerenza rispetto a quanto dichiarato legittimano la maggiore pretesa, spettando al contribuente una contestazione puntuale in fatto, nella specie non offerta.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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