Appalto labour intensive e autonomia organizzativa dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15402 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La genuinità del contratto di appalto, anche quando sia qualificato come c.d. leggero o labour intensive, non dipende dall’entità dei mezzi materiali impiegati né dalla circostanza che il personale dell’appaltatore utilizzi attrezzature messe a disposizione dal committente. Ciò che rileva è la sussistenza in capo all’appaltatore di un’autonoma organizzazione del lavoro, con assunzione del relativo rischio d’impresa. Tale quid pluris organizzativo deve caratterizzare ogni appalto genuino. L’accertamento della sua presenza o assenza costituisce valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da congrua motivazione.

Il Fatto

Una lavoratrice, assunta alle dipendenze di una cooperativa sociale, ha svolto mansioni di assistenza sanitaria non medica presso una residenza sanitaria per anziani, in forza di un contratto di appalto stipulato tra la cooperativa e l’azienda sanitaria committente. La lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive dovute in applicazione del contratto collettivo del comparto sanità pubblica, sostenendo la non genuinità dell’appalto e la conseguente illiceità della somministrazione di manodopera.

Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda. La corte d’appello ha riformato la decisione, ma la sentenza è stata cassata per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della cooperativa, chiamata in causa in primo grado. Riassunto il processo e integrato il contraddittorio, la corte d’appello in sede di rinvio ha confermato l’accertamento della non genuinità dell’appalto e la condanna dell’azienda sanitaria al risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, con cui l’azienda sanitaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 20 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell’art. 1655 cod. civ., contestando la qualificazione dell’appalto come non genuino. La ricorrente assume che la corte territoriale abbia erroneamente trattato il contratto come appalto c.d. pesante, traendone conseguenze improprie.

La Corte rileva che la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolve nella critica del ragionamento decisorio sugli accertamenti di fatto. Una simile revisione non è consentita in sede di legittimità. La circostanza dedotta dalla ricorrente non trova poi riscontro: la corte d’appello ha dato per assodato che si trattasse di un appalto c.d. leggero, ma ha ricordato che la genuinità di tale figura esige comunque un’autonoma organizzazione in capo all’appaltatore.

Il principio è conforme alla giurisprudenza della Corte. La distinzione tra appalto leggero e pesante rileva essenzialmente per escludere che l’uso di mezzi e attrezzature del committente costituisca indizio decisivo di illiceità, purché sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, quel quid pluris che rende la combinazione dei beni un complesso finalizzato al risultato dedotto in contratto. L’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 richiama del resto i due elementi tipici dell’appalto, ossia la permanenza del potere direttivo e organizzativo in capo all’appaltatore e l’assunzione del rischio d’impresa, ed è su questi aspetti che si è concentrato l’accertamento, insindacabile in cassazione.

La Corte esclude infine qualsiasi contrasto con una propria precedente pronuncia relativa al medesimo contratto di appalto, nella quale erano stati ribaditi i medesimi principi sostanziali e processuali: il diverso esito finale derivava soltanto dalla difformità degli accertamenti di fatto e dal tipo di censure proposte. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità nei confronti della lavoratrice e compensazione nei confronti della cooperativa, non risultata né vittoriosa né soccombente. La Corte dà infine atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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