Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 20494 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Integra tale vizio la decisione che ometta di esaminare i rilievi fattuali e le censure dedotte nel giudizio di merito, sostituendovi affermazioni apodittiche. Ne deriva la cassazione con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società sportiva dilettantistica un avviso di accertamento IRES per l’anno di imposta 2013. L’Ufficio aveva rettificato il reddito di impresa recuperando a tassazione, come sopravvenienza attiva, un costo di euro 45.000,00 dedotto nell’esercizio 2012 in assenza di fattura. L’originaria verifica muoveva da accertamenti svolti verso altre società che avevano utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla contribuente.
La società propose ricorso davanti alla C.t.p. di Matera, che lo rigettò ritenendo l’accertamento legittimo e irrilevante la fattura prodotta nel 2019, in quanto emessa dopo la notifica dell’avviso. La società appellò e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata accolse il gravame. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione inesistente o meramente apparente. Secondo l’Ufficio, la pronuncia di appello aveva fondato il proprio decisum su concetti estranei al thema decidendum, desumendo l’erroneità della decisione di primo grado da rilievi inconferenti, senza esplicitare le ragioni dell’accoglimento.
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26127 del 2016, confermato da Sez. V n. 32347 del 2018: la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Nel caso concreto, sui punti in esame, la motivazione d’appello risulta apodittica. Il giudice di merito trascura i rilievi fattuali avanzati, limitandosi ad affermare che dalla immodificazione dell’importo e dalla mancata autofatturazione il giudice provinciale aveva desunto il mancato pagamento della posta debitoria risalente al 2012.
La Corte rileva che il percorso argomentativo sulla censura relativa alla legittimità della rettifica del reddito mediante recupero del costo di euro 45.000,00 è rimasto inespresso, con impossibilità di controllare la coerenza logica del ragionamento. La sentenza non indica i dati rilevanti ai fini probatori, né i mezzi di prova valutati, né illustra la valutazione delle risultanze istruttorie.
Il primo motivo è dunque fondato; dall’accoglimento deriva l’assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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