Prestazioni integrative Tavola Valdese cumulabili con pensione superstiti nei limiti di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15453 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, co. 41, legge n. 335/1995, si intende per trattamento pensionistico in favore dei superstiti esclusivamente quello interno al regime dell’assicurazione generale obbligatoria o a regimi sostitutivi o esclusivi. Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica il regime di riferimento è quello dettato dalla legge n. 903/1973, istitutiva di un apposito Fondo presso l’Inps. Le prestazioni integrative erogate da una confessione religiosa acattolica in base a un proprio atto normativo non statale non rientrano nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, ma, in quanto fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n. 917/1986, costituiscono reddito e concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti nei limiti di cumulo della Tabella F.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del coniuge superstite di un ministro di culto di una confessione acattolica, deceduto in servizio. La ricorrente aveva percepito dall’ente confessionale somme integrative dei trattamenti spettanti al defunto e l’Inps aveva chiesto la restituzione di quanto erogato a titolo di pensione ai superstiti, assumendo la superfluità dei limiti di cumulo.

La Corte territoriale riteneva che i trattamenti integrativi avessero natura previdenziale e che, pertanto, non potessero qualificarsi come redditi ai fini della disciplina del cumulo. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del citato art. 1, co. 41, legge n. 335/1995.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe la qualificazione delle prestazioni integrative corrisposte dalla confessione religiosa e la loro incidenza sui limiti di cumulo con la pensione ai superstiti erogata dall’Inps. Il ricorrente sostiene che il trattamento integrativo, non rientrando in alcun regime sostitutivo o esclusivo, vada considerato reddito concorrente ai fini della Tabella F.

La Corte accoglie il ricorso. La norma di riferimento definisce trattamento pensionistico ai superstiti esclusivamente quello interno al regime dell’assicurazione generale obbligatoria o a regimi sostitutivi o esclusivi. Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica tale regime è individuato nella legge n. 903/1973, che ha istituito un apposito Fondo presso l’Inps.

Le prestazioni integrative erogate dalla confessione religiosa trovano titolo in un atto approvato dal proprio organo sinodale, cioè in un atto normativo non statale. Esse non rientrano dunque nel sistema dell’assicurazione obbligatoria. La natura previdenziale riconosciuta dalla Corte d’appello è irrilevante ai fini della disciplina del cumulo, poiché la legge richiede l’appartenenza a un regime sostitutivo o esclusivo, che qui difetta.

Le prestazioni, in quanto assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 49, co. 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, vanno qualificate come reddito. Esse concorrono perciò con il trattamento pensionistico ai superstiti e sono cumulabili nei limiti della Tabella F richiamata dall’art. 1, co. 41, legge n. 335/1995, con la disciplina dei limiti al cumulo incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2022.

La sentenza impugnata è cassata per non aver applicato tali principi, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per l’accertamento dei limiti operativi del cumulo e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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